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NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE E LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE SE LA BANCA AGISCE OLTRE IL TERMINE DI SEI MESI

NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE E LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE SE LA BANCA AGISCE OLTRE IL TERMINE DI SEI MESI

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3510/2022 pubblicata il 09/11/2022

Il caso:

Un fideiussore proponeva atto di citazione in appello avverso a una sentenza di primo grado con cui era stato condannato al pagamento di circa 824.975 euro in qualità di garante di un rapporto di finanziamento acceso dal debitore principale.

La Corte di Appello, accogliendo l’impugnazione proposta, ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato la nullità delle clausole anticoncorrenziali della fideiussione e la liberazione del fideiussione stante la decadenza della Banca dal diritto di escussione della garanzia per aver agito oltre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.

I principi:

In via preliminare la Corte di Appello ha chiarito che in caso di operazioni di cessioni di crediti in blocco ex art. 58 TUB, , ai fini della validità dell’operazione , occorre che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’indicazione nel Registro delle Imprese consenta di individuare i crediti oggetto di cessione senza alcuna incertezza.

Nel merito, inoltre, la Corte di Appello ha statuito che la fideiussione prestata in favore di un istituto di credito risulta parzialmente nulla qualora rechi clausole negoziali che riproducono il contenuto delle clausole dello schema ABI dichiarate illecite con provvedimento 55/2005 della Banca di Italia poiché attuative di un’intesa anticoncorrenziale. Alla luce di tale principio – confermato dalla Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021. la nullità parziale della fideiussione ex art. 1419 c.c. colpisce limitativamente le clausole coincidenti con quelle dichiarate a monte illecite dalla Banca di Italia.

Tra le clausole dichiarate nulle rientra la clausola che prevede una deroga al termine semestrale ex art. 1957 c.c. che impone al creditore di agire, a pena di decadenza dell’escussione della garanzia,  entro il termine di sei mesi nei confronti del debitore principale.

La nullità della clausola derogatoria del termine di decadenza semestrale determina la reviviscenza della disciplina di cui all’art. 1957 c.c. con la conseguenza che Banca risulta obbligata ad agire entro sei mesi, dalla scadenza dell’obbligazione, nei confronti del debitore principale, in difetto la banca incorre nella decadenza del diritto di escussione della garanzia e il fideiussore è liberato dall’obbligazione di garanzia assunta.

Nella fattispecie concreta, la Corte di Appello ha accolto l’eccezione di nullità della clausola negoziale derogatoria dell’art. 1957 c.c. e, stante la reviviscenza della disciplina codicistica, ha dichiarato la liberazione del fideiussore in quanto la Banca creditrice aveva agito per il recupero del credito oltre il termine semestrale imposto dall’art. 1957 c.c.

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Avv. Monica Mandico e Avv. Francesco Scarpato