Nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del Limite di Finanziabilità
Il Tribunale di Ancona, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Dott. Sergio Casarella, con sentenza del 10 ottobre 2021, ha aderito all’orientamento espresso dalle precedenti quattordici decisioni della Cassazione che dichiarano la nullità del contratto di mutuo fondiario, che viola il Limite di Finanziabilità fissato per legge, in quanto contrario a norme imperative. Sulla conseguente nullità del mutuo non sembra più possibile discutere considerato che il principio è ormai pacifico in giurisprudenza. La Suprema Corte ha ormai ripetutamente affermato che il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali. Per quanto concerne, poi, la determinazione del valore degli immobili offerti in garanzia per la concessione del mutuo, rispetto al quale stimare il rispetto del limite di finanziabilità, occorre precisare – in primo luogo – che la valutazione va riferita all’epoca di stipula del contratto e che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte il giudice deve tener conto del c.d. valore cauzionale che, secondo le indicazioni comunitarie e nazionali si sostanzia «nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile».