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Nullità dei contratti di mutuo fondiario per contrarietà a norme imperative

Il Tribunale di Taranto, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Dott. Claudio Casarano, con sentenza dell’11 novembre 2021 ha aderito all’orientamento della Cassazione secondo il quale il contratto di mutuo fondiario che viola il Limite di Finanziabilità fissato per legge è nullo in quanto contrario a norme imperative.

  1. Nullità dei contratti di mutuo fondiario per contrarietà a norme imperative

Il Giudice di merito ha dichiarato la nullità ex art 1418 comma I c.c. per superamento del limite di finanziabilità e quindi per la violazione del combinato disposto dell’art. 38, comma secondo, T.U.B. e dall’art. 1, delibera CICR 22 aprile 1995.

Il giudizio di merito, collegato ad una procedura esecutiva immobiliare, veniva instaurato dal fideiussore e terzo datore di ipoteca posta a garanzia di due contratti di mutuo fondiario, stipulati da una società in seguito fallita. Il Giudice, uniformandosi alla consolidata tesi della Suprema Corte di Cassazione sulla natura imperativa dell’art. 38 T.U.B., nonché alla Delib. CICR 22.04.1995, e riconoscendo altresì il carattere pubblico dell’interesse perseguito da tale normativa, consistente nell’evitare la sovraesposizione delle banche; ha dichiarato i contratti di mutuo nulli ai sensi dell’art. 1418 c.c. secondo cui “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative”.

Il giudice, pone alla base della sua decisione il combinato disposto dell’art. 38, comma 2 T.U.B. e della delibera CICR 22/4/1995, nonché si uniforma integralmente al richiamato indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione 17352/2017 sul riconoscimento del limite di finanziabilità quale elemento essenziale del contenuto del mutuo fondiario, nonché limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse da esso tutelato consistente nella regolarizzazione del “quantum” della prestazione creditizia, e relative successive decisioni di Cassazione ad essa uniformi come la recente 16776/2021. Come infatti è stato affermato dalla Corte di Cassazione – I sez. civ. n. 16776 del 14-06-2021, la violazione in parola comporta la nullità del contratto ex art. 1418, comma primo, c.c. e quindi l’incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un’ipoteca valida.

  1. Nullità delle fideiussioni accessorie firmate dall’attore nonché della concessione di ipoteca.

Alla dichiarata nullità dei due mutui fondiari, per il dimostrato superamento del limite di finanziabilità, il giudice ha fatto seguire anche la nullità della accessoria obbligazione fideiussoria e della concessa ipoteca, condannando la banca alla soccombenza delle spese di giudizio.

Ciò era l’interesse che muoveva parte attrice all’instaurazione di un giudizio ordinario piuttosto che alla proposizione di un’opposizione all’interno della procedura esecutiva immobiliare già pendente. Ed infatti il Giudice ha ritenuto che proprio perché si verte in tema di azione di nullità “deve ritenersi che ricorra l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dal momento che l’attore, quale fideiussore e datore di ipoteca e quindi esecutato, sia pure nei limiti della quota dei beni staggiti di cui è titolare, potrà spendere l’eventuale sentenza favorevole sulle invalidità contrattuali accampate per una ipotetica azione di indebito, da esperire sempre che la banca convenuta consegua dalle vendite coattive delle evocate procedure esecutive una somma; ovvero l’interesse in parola ricorre perché non può escludersi l’eventualità che in futuro la banca possa ritenere di proporre una nuova azione nei confronti dell’attore sulla base dei contratti di fideiussione dedotti in giudizio”.

Il Giudice ha infatti accolto la tesi secondo cui la nullità ex art. 1418 comma I c.c.  colpisce nella sua interezza il contratto in concreto stipulato. Alla nullità dei due mutui, nel dimostrato superamento del limite di finanziabilità, il Giudice fa seguire la nullità della accessoria obbligazione fideiussoria e della concessione di ipoteca.  

Altro elemento di novità consiste nella circostanza che il Giudice insiste nell’estensione degli effetti della sua statuizione anche nei confronti della procedura esecutiva immobiliare pendente affermando che le suddette declaratorie di nullità andranno a “riverberare i loro effetti sulle evocate procedure esecutive in corso – si è infatti al limite della ricorrenza dell’interesse ad agire, come sopra si accennava – ma possono precluderne di altre e potrebbero consentire eventuali azioni di ripetizioni, beninteso sempre che segua il conseguimento di somme dalle vendite coattive già in atto”.

  1. Inapplicabilità dell’istituto della qualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario e sulla conversione ex art. 1424 c.c.

Infine, sulla possibilità di convertire i mutui fondiari in mutui ipotecari, il Giudice si esprime in senso negativo, argomentando sull’inerzia della parte convenuta, la Banca, a non aver dimostrato l’interesse alla conservazione degli effetti dei contratti de qua.

Non opera in questa circostanza la conservazione, anche d’ufficio, del contratto in virtù della qualificazione del contratto di mutuo fondiario come mutuo ipotecario, in base al principio, “iura novit curia”, né il rimedio della conversione ex art. 1424 c.c., che opera invece su istanza necessaria della parte interessata, per salvare il contratto.

Una volta appurato che il mutuo fondiario quando viola l’art. 38 del TUB implica la nullità si aprirebbe la via della eventuale conversione ex art. 1424: “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.

Il giudice, tuttavia afferma che la conversione debba essere richiesta dalle parti e non può essere rilevata d’ufficio, posto che, come reso evidente dalla lettera della norma, essa implica non solo l’ampliamento del tema di indagine, e quindi una violazione del principio dispositivo, ma anche eventualmente un supplemento di istruttoria.

Ciò posto, il Tribunale di Taranto ha dichiarato i contratti di mutuo fondiario nulli e di conseguenza le Garanzie reali e personali ad essi collegate.

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