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Nulle le clausole vessatorie delle fideiussioni omnibus. A confermarlo il Tribunale per le Imprese

Tribunale di Roma Sezione XVII specializzata per le imprese, Sentenza n. 19159/2022 pubblicata il 29/12/2022

Analisi della Sentenza:

In merito alla dichiarazione di nullità delle fideiussioni omnibus, contratte sulla base di un modello ABI censurato dalla Banca d’Italia come anticoncorrenziale, bisogna, in primo luogo riconoscere la competenza funzionale del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le Imprese, e in secondo luogo seguire i criteri dettati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994 del 30.12.2021, le quali hanno riconosciuto che dall’esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l’intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale del contratto ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell’intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare una valutazione ex art. 1419 comma 2 cod. civ., per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell’intero contratto a valle.

Decisum:

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, ma respinge la domanda di nullità totale e la conseguente richiesta di risarcimento danni a favore dei fideiussori per la violata libertà contrattuale. Vi è dunque reciproca soccombenza delle parti con conseguente compensazione delle spese processuali. Si dichiara invece incompetente a decidere sull’esistenza del credito vantato dall’ingiungente, rimandando la decisione al Tribunale di Pesaro, giudice funzionalmente competente per l’opposizione a decreto ingiuntivo, sospesa per pregiudizialità.

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