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Mutuo fondiario: Sospensione del procedimento esecutivo immobiliare per superamento del limite di finanziabilità

Il Tribunale di Treviso sospende la procedura di esecuzione immobiliare per rilevato superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e art. 1 delibera CICR 22 aprile 1995 da parte dell’istituto di credito convenuto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.

Con questa recente decisione del 24 maggio scorso, pare ulteriormente confermarsi l’avvicinamento da parte dei giudici di merito alla posizione della giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di mutuo fondiario e superamento del limite di finanziabilità. Infatti, il giudice del Tribunale di Treviso arriva alla decisione in commento, basandosi proprio sull’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che vuole la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario in sussistenza di violazione da parte della banca mutuante del limite di finanziabilità pari all’80% del valore dei beni ipotecati, così come risultante dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2, T.U.B. e dell’art. 1 della delibera CICR 22 aprile 1995.
Pertanto, l’organo giudicante disponendo che il valore del bene da ipotecare non può essere identificato nel prezzo d’acquisto dell’immobile, ma piuttosto deve essere calcolato in riferimento al valore dello stesso ricavabile dalle stime del mercato immobiliare operante nell’anno di stipula del mutuo, e rilevata l’assenza di una perizia di stima della banca in tal senso, ha riconosciuto le ragioni della parte mutuataria istante sospendendo il procedimento esecutivo.

Tale decisione insieme alla altra recente del Tribunale di Reggio Emilia, I Sez. civ (di cui ci siamo occupati nel seguente articolo:

dimostra come, anche se a distanza di anni, i giudici di merito stiano recependo le direttive ed orientamenti espressi dalla Suprema Corte di Cassazione.

Scarica l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione per violazione art. 38 TUB -1

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Articolo di p. Avv. Nicola Numeroso