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Il mutuo condizionato non è titolo esecutivo per l’esecuzione forzata

Il contratto di mutuo, in quanto contratto “reale”, si perfeziona con la consegna della somma mutuata; da tale momento sorge l’obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo possa ritenersi titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., solo qualora risulti l’effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.

Non viene ritenuto idoneo titolo esecutivo (ex art. 474 comma 1 n. 2 c.p.c.), il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile che pur attesti la somma come erogata, quietanzata ed accreditata sul conto corrente del mutuatario, qualora la consegna dell’importo viene di fatto procrastinata e la somma stessa dichiarata espressamente non rientrante nella disponibilità del mutuatario, che non può prelevarla fino a quando non saranno posti in essere gli adempimenti elencati a pena di risoluzione del contratto; pertanto va disposta la estinzione della procedura esecutiva ricorrendo i gravi motivi previsti dall’art. 624 c.p.c…..(continua la lettura dal link dell’articolo)