Manipolazione EURIBOR: la Corte d’Appello di Cagliari rimette la questione alla CGUE
Di Monica Mandico
Manipolazione EURIBOR: la Corte d’Appello di Cagliari rimette la questione alla CGUE
La Corte d’Appello di Cagliari ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) una questione pregiudiziale di grande rilevanza in materia di concorrenza e diritto bancario, legata alla manipolazione del tasso EURIBOR. La vicenda si inserisce in un contenzioso su un contratto di mutuo fondiario, stipulato nel 2005 e rinegoziato nel 2015, in cui il parametro EURIBOR era utilizzato per la determinazione del tasso variabile degli interessi.
L’origine del caso risale alle decisioni della Commissione Europea del 2013 e del 2016, che hanno accertato una condotta anticoncorrenziale di alcune banche appartenenti al panel EURIBOR, finalizzata ad alterare il tasso di riferimento tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Tale manipolazione, secondo l’Antitrust europeo, ha avuto effetti diretti sul mercato dei derivati (EIRD), compromettendo il normale funzionamento dei meccanismi di concorrenza.
La domanda proposta dall’appellante presso la Corte sarda si basa sull’asserita nullità della clausola contrattuale che recepisce il parametro EURIBOR manipolato, con conseguente richiesta di rideterminazione degli interessi corrisposti e del piano di ammortamento del mutuo. Il Collegio cagliaritano, richiamando la sentenza della CGUE C-883/19 e le pronunce della Cassazione n. 34889/2021 e n. 4001/2024, evidenzia come la manipolazione abbia reso il parametro inadeguato a rappresentare la volontà negoziale delle parti, determinando la nullità parziale delle clausole interessate.
Tuttavia, un nodo fondamentale resta aperto: gli effetti della manipolazione dell’EURIBOR si limitano al mercato dei derivati, come sostenuto da alcuni orientamenti giurisprudenziali, o si estendono anche ai mutui? La Corte d’Appello ritiene necessario il chiarimento della CGUE sulla rilevanza delle decisioni della Commissione Europea per i giudizi nazionali, alla luce dell’art. 16 Reg. CE n. 1/2003, e sull’efficacia del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 101 TFUE nei contratti “a valle”.
Questa vicenda potrebbe avere ricadute rilevanti per i consumatori e le banche, aprendo scenari di revisione per numerosi contratti di mutuo stipulati nel periodo di riferimento. La decisione della CGUE sarà determinante per chiarire il perimetro degli effetti della manipolazione EURIBOR sui rapporti negoziali e rafforzare la tutela del mercato interno.