MANDICO&partners: Tribunale di Roma revoca il decreto ingiuntivo e condanna la controparte alle spese
Il Tribunale di Roma Sez. XIV con sentenza del 11/10/2024 specifica, anzitutto, che nel giudizio di opposizione – anche se tardiva – vada sempre accertato il diritto sostanziale sotteso alla richiesta monitoria, indipendentemente dai requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, dalle risultanze acquisite il creditore procedente – cessionario – non ha raggiunto la piena prova della propria legittimità e della continuità tra le cessioni dei crediti e, soprattutto, l’inclusione del credito contestato nei vari passaggi traslativi “non potendo valere quale ANNEX omissato, il foglio dattiloscritto contenente celle Excel, privo di collegamento con la cessione cui dovrebbe riferirsi, nè il documento di cessione notarile e l’estratto della G.U. riportanti solo l’indicazione della cessione senza alcuna specificazione dei singoli crediti ceduti”.