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MANDICO&partners: GREEN PASS – procedura per l’applicazione della norma e informativa

Con il decreto-legge 127/2021, viene esteso l’obbligo del green pass al mondo del lavoro.
Per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza, vi è la necessità di un’azione di sensibilizzazione da parte dell’impresa verso i lavoratori, in particolare verso la mancata attivazione di quei comportamenti  che, assicurando la tutela della salute pubblica attraverso il completamento del ciclo vaccinale, danno diritto al documento.

Il Dl 21 settembre 2021, n. 127, intervenendo sul Dl 52/2021, estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato.

La condivisione dei Protocolli di sicurezza anti COVID-19, aveva innalzato notevolmente la sensibilizzazione  nei luoghi di lavoro, ora l’utilizzo del green pass per l’accesso alle attività, viene identificata come azione fondamentale per la tutela della salute pubblica, essenziale per la ripresa economica. Si deve, quindi, passare ad una fase attuativa, soprattutto di controllo che ne garantisca la piena efficacia.

I destinatari
L’art. 3 del Dl 127/2021 inseriscel’art. 9-septies nel Dl 52/2021, che disciplina l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.
Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:
• tutti i lavoratori del settore privato;
• i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
In merito ai contratti di lavoro in somministrazione, si ritiene sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà invece verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del lavoratore.

Gli avvocati

Per quanto concerne l’attività professionale, le disposizioni contenute nel d.l. n. 127/2021 devono essere rispettate anche dagli avvocati,  (dall’adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai dipendenti (segretarie e segretari) ed ai collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l’ampia formulazione della norma), tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale.
La sussistenza dell’obbligo sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai colleghi dello studio professionale (studi associati, associazioni e società tra professionisti, colleghi con i quali si condivide l’uso di alcuni locali).

Le esenzioni
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
Le verifiche
L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni ed ai soggetti da questo formalmente individuati (comma 5).
Quanto alle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, esse devono essere definite entro il 15 ottobre dal datore di lavoro. La norma non fa riferimento ad obblighi di informazione, ciò non preclude la possibilità che le modalità organizzative vengano inserite nel Protocollo aziendale .
In merito alle modalità delle verifiche , esse potranno essere svolte :
• “anche a campione”;
• prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: quindi potranno essere anche successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa;
• individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.
Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica de green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”.

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute.
Le sanzioni
I commi da 6 a 10 del nuovo art. 9-septies del Dl 52/2021 regolano il regime sanzionatorio.

SCARICA: Procedura gestione Green Pass MANDICO&partners

SCARICA: Informativa M&P

NOTA DEL CNF