Con la liquidazione controllata del CCII, anche il fideiussore persona fisica può liberarsi definitivamente dai debiti — anche senza beni da liquidare.
Con la liquidazione controllata del CCII, anche il fideiussore persona fisica può liberarsi definitivamente dai debiti — anche senza beni da liquidare.
Avv. Monica Mandico
Diritto della Crisi d’Impresa
Tribunale di Napoli Nord
Una sentenza recente del Tribunale di Napoli Nord ha aperto la liquidazione controllata a favore di un lavoratore dipendente che, per quasi vent’anni, ha portato il peso di debiti non suoi: fideiussioni sottoscritte per le società dei familiari, senza mai essere né socio né amministratore. Il risultato? Oltre 400.000 euro di debiti, cancellati quasi per intero.
Cos’è la liquidazione controllata e a chi si rivolge
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, “CCII”) ha introdotto strumenti di tutela per chi, pur non essendo imprenditore, si trova in una condizione di insolvenza che non riesce a superare con le proprie forze.
La liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII) è la procedura dedicata al debitore non fallibile — lavoratore dipendente, pensionato, consumatore, ex imprenditore minore — che versa in stato di sovraindebitamento. Funziona così: il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio liquidabile e, al termine della procedura (in genere tre anni), ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti.
Chi può accedere
Può richiedere la liquidazione controllata chiunque si trovi in stato di sovraindebitamento (art. 2, co. 1, lett. c CCII) e non sia soggetto alle procedure concorsuali ordinarie (fallimento/liquidazione giudiziale). Rientrano quindi: lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, consumatori, soci illimitatamente responsabili di piccole imprese, fideiussori persona fisica.
Il fideiussore sovraindebitato: un fenomeno sottovalutato
Uno dei casi più frequenti — e spesso meno conosciuti — è quello del fideiussore che ha prestato garanzia per le obbligazioni di una società, solitamente familiare, poi diventata insolvente.
Il meccanismo è quasi sempre lo stesso: la banca concede il finanziamento alla società, richiede garanzie personali ai soci o ai loro familiari, la società va in crisi, e la banca — invece di procedere contro il patrimonio societario — escute la fideiussione del singolo. Il fideiussore si trova così a rispondere con il proprio stipendio, la propria casa, il proprio futuro, di debiti che non ha mai contratto in prima persona.
La responsabilità delle banche
La giurisprudenza più recente (tra cui Tribunale di Ancona, 28 dicembre 2023) ha chiarito che le banche, prima di concedere finanziamenti e di accettare fideiussioni, sono tenute a valutare con diligenza il merito creditizio del soggetto garante. Quando questa valutazione non viene svolta — o viene svolta in modo superficiale — le banche concorrono a determinare la situazione di sovraindebitamento.
Questo principio, derivante dall’art. 124-bis TUB, è oggi un argomento difensivo fondamentale in tutte le procedure di sovraindebitamento da fideiussione.
Il caso: quando la fiducia familiare diventa una trappola
Caso reale — Anonimizzato — Tribunale di Napoli Nord, 3 giugno 2026
Lavoratore dipendente, oltre 35 anni di servizio, cardiopatico
Il nostro assistito — impiegato a tempo indeterminato, padre di due figli universitari — aveva firmato negli anni 2000 fideiussioni bancarie a favore di due società di famiglia, operanti nel settore della vetreria e delle bomboniere. Non era né socio né amministratore: aveva semplicemente prestato garanzia per affectio familiaris, fidandosi dei suoi cari e delle banche che li finanziavano.
Quando le società sono entrate in crisi e poi in liquidazione, le banche hanno escusso le garanzie. Nel giro di pochi anni, il nostro assistito si è trovato con un pignoramento permanente sullo stipendio, cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi da più istituti di credito, la revoca della pensione di invalidità da parte dell’INPS. Il tutto su un reddito netto mensile di €2.200, già gravato da €410 di trattenuta mensile.
€ 405.639Debito complessivo, quasi interamente da fideiussioni
€ 90Disponibilità mensile effettiva dopo spese e pignoramento
€ 22.488Attivo messo a disposizione della procedura
La strategia difensiva
Il ricorso, elaborato con il supporto del Gestore OCC nominato dall’ODCEC di Napoli Nord, ha impostato la difesa su tre pilastri:
1
Sovraindebitamento passivoLe cause dell’indebitamento sono esterne alla volontà del debitore: fideiussioni prestate per fiducia familiare, senza mai aver gestito le società né beneficiato dei finanziamenti. Nessun atto in frode. Nessun ricorso abusivo al credito.
2
Responsabilità concorrente degli istituti di creditoLe banche hanno concesso finanziamenti plurimilionari accettando fideiussioni di un mero lavoratore dipendente, senza svolgere un’adeguata istruttoria sul merito creditizio del garante (violazione art. 124-bis TUB).
3
Ammissibilità in assenza di beni immobiliLa procedura è ammissibile anche senza patrimonio immobiliare da liquidare: i redditi futuri da lavoro dipendente entrano nell’attivo, come confermato dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Milano, Bologna, Perugia, Rimini, Mantova, Forlì).
Il risultato
Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata, nominando giudice delegato e liquidatore. Il debitore è stato autorizzato a conservare l’unico veicolo, necessario per raggiungere il luogo di lavoro. Al termine della procedura triennale, otterrà l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII: i debiti residui non soddisfatti saranno definitivamente cancellati.
Su €405.639 di debiti, con un attivo liquidabile di €22.488, lo stralcio sarà pressoché totale.
Cosa succede concretamente dopo l’apertura della procedura
Dal momento in cui il Tribunale dichiara l’apertura della liquidazione controllata, si producono effetti immediati e rilevanti per il debitore:
Gli effetti dell’apertura
Stop alle azioni esecutive: i creditori non possono iniziare né proseguire pignoramenti, fermi amministrativi o altre azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Gestione accentrata: il liquidatore nominato dal Tribunale prende in carico il patrimonio e coordina i rapporti con i creditori.
Termine per i creditori: 60 giorni per trasmettere le domande di ammissione al passivo. Chi non si insinua nei termini decade dal diritto di partecipare al riparto.
Verifica dei crediti: il liquidatore accerta l’esistenza, l’ammontare, la titolarità e l’eventuale prescrizione di ogni credito vantato. Molti crediti, specie quelli ceduti a fondi NPL, risultano prescritti o privi di prova della cessione.
L’esdebitazione: la vera liberazione
L’esdebitazione è il cuore del sistema. Al termine della procedura di liquidazione controllata, il debitore “meritevole” — che non ha compiuto atti in frode e non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave — ottiene la liberazione dai debiti residui non soddisfatti (art. 282 CCII).
Non si tratta di una sanatoria né di un condono. È un istituto giuridico costruito sul principio che nessuna persona fisica debba essere inseguita da debiti insostenibili per tutta la vita, quando le cause dell’indebitamento non sono imputabili a sua colpa grave. La legge riconosce il diritto a ricominciare.
Esdebitazione incapiente (art. 283 CCII)
Esiste anche una forma di esdebitazione per chi non ha nulla da liquidare: l’esdebitazione del debitore incapiente, che prescinde dall’esistenza di un attivo. In questo caso il debitore ottiene la liberazione immediata, con l’obbligo di destinare ai creditori, nei 4 anni successivi, le eventuali sopravvenienze patrimoniali rilevanti. Uno strumento ancora poco utilizzato, ma di enorme potenziale.
Cosa fare se sei in questa situazione
Se hai prestato fideiussioni per società di familiari o soci e ora ti trovi con debiti che non riesci a onorare, il primo passo è una valutazione accurata della tua situazione. Non tutte le esposizioni debitorie sono realmente dovute: cessioni di crediti NPL senza prova della titolarità, crediti prescritti, interessi anatocistici, clausole abusive nei contratti di fideiussione omnibus sono elementi che possono ridurre significativamente il passivo reale.
Il secondo passo è comprendere quale strumento del CCII fa al caso tuo: piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata. La scelta dipende dalla composizione del debito, dalla natura dei creditori, dalla presenza di beni liquidabili e dalle prospettive reddituali future.
“La legge non punisce chi ha firmato per amore della propria famiglia. Punisce chi ha agito in frode. Se il tuo sovraindebitamento è la conseguenza di garanzie prestate in buona fede, hai il diritto di ricominciare da zero.”
Avv. Monica Mandico — Napoli, giugno 2026
MM
Avv. Monica Mandico
Patrocinante in Cassazione. Specializzata in diritto della crisi d’impresa e sovraindebitamento.
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