LGBT🌈: le persone lesbiche, gay, bisessuali o transgender
Diritti LGBT: i diritti per le persone lesbiche, gay, bisessuali o transgender
In Italia, il tema della tutela dei diritti delle minoranze omosessuali e transessuali può essere affrontato individuando le disposizioni di legge esistenti e quelle che dovrebbero essere oggetto di un apposito intervento legislativo, stante il vuoto normativo rispetto a quanto previsto dagli altri paesi dell’Unione Europea.
- In materia civile.
- Le Unioni Civili
La Legge 76/2016 dell’11.05.2016 (Legge Cirinnà), ha regolamentato le unioni civili tra persone delle stesso sesso e la convivenza. Trattasi di una normativa che prevede l’uguaglianza in materia fiscale, previdenziale ed ereditaria e che si fonda sull’art.2 Cost. (relativo ai diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso) e sull’art. 3 Cost. (pari dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso).
L’unione civile definita come “specifica formazione sociale”, può aver luogo tra due persone maggiorenni innanzi ad un ufficiale di stato e in presenza di due testimoni. Tale unione, unitamente alla previsione del regime patrimoniale, viene registrata nell’archivio dello stato civile. E’ consentita l’adozione del cognome comune o anche l’anteposizione o postposizione del proprio cognome. Si applicano poi le disposizioni di cui ai diritti previsti dal matrimonio civile.
Le distinzioni con il matrimonio riguarda:
- l’uso del cognome (nel matrimonio, la donna adotta quello del marito),
- il periodo per la separazione, infatti per lo scioglimento dell’unione è sufficiente il decorso di tre mesi (nel matrimonio, occorre attendere da sei mesi a un anno),
- la impossibilità di sciogliere l’unione nel caso non venga “consumata”,
- la non contemplazione delle “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione,
- la impossibilità di adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione assistita,
- la mancanza dell’obbligo di fedeltà;
- divieto della maternità surrogata e dell’accesso alla fecondazione eterologa.
- La rettificazione di sesso
La Legge 164/1982 disciplina “la rettificazione di sesso” e la conseguente modifica del documento di identità.
La legge, tuttavia, non specifica se la correzione debba riguardare i tratti sessuali primari (gli organi genitali e riproduttivi) o secondari (le caratteristiche psicofisiche come la costituzione corporea, il timbro di voce e altri atteggiamenti esteriori riconoscibili dall’esterno) e se sia sufficiente un trattamento ormonale o necessario un intervento chirurgico perché la modifica abbia luogo.
L’art. 31 comma 4 D.lgs. n. 150/2011, in cui è confluito l’art. 3 della L.n. 164/1982, dispone che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Stante l’esistenza di vari orientamenti interpretativi nell’applicazione della norma, la giurisprudenza di merito e di legittimità è intervenuta fugando ogni dubbio.
La Corte Costituzionale con le sentenze n° 221/2015 e n. 180/2017 ha infatti stabilito che per ottenere la rettificazione del sesso, non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio/ricostruttivo o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, specificando però la necessità di un accertamento rigoroso tanto della serietà, definitività e univocità dell’intento, quanto dell’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere. E precisamente, ha evidenziato che il giudice ha il compito “di accertare la natura e l’estensione delle modifiche apportate alle caratteristiche sessuali, che contribuiscono a determinare l’identità personale e di genere”. Tale orientamento era stato già anticipato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 20 luglio 2015 n. 15138 in conformità con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Pertanto, resta libera la modalità con cui realizzare il proprio “percorso di transizione”, tenuto conto dell’aspetto psicologico, comportamentale e fisico che concorrono a comporre l’identità di genere, attraverso l’assistenza del medico e di altri specialisti. In definitiva, il trattamento chirurgico è uno strumento eventuale.
- Il procedimento di rettifica del sesso è regolato dal rito ordinario di cognizione e si svolge innanzi al Tribunale dove ha residenza l’istante. L’atto introduttivo andrà notificato al coniuge e ai figli, se esistenti. E’ necessario il deposito della documentazione medica-specialistica per poter ottenere l’accoglimento della domanda, e il Tribunale ai fini della valutazione, può disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
La procedura si conclude con una sentenza che accoglie la domanda (di rettificazione di attribuzione di sesso) da parte del Tribunale, che ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato registrato l’atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (art. 2, ultimo comma della predetta legge).
- Il Vuoto legislativo
Le Nazioni Unite hanno invitato l’Italia, attraverso lo strumento delle raccomandazioni fatte 4 novembre dalle delegazioni di 121 Paesi nell’ambito della Revisione Periodica Universale in occasione della 34° sessione del Gruppo di lavoro.
Per quanto concerne i diritti umani delle persone Lgbti, su 17 raccomandazioni, il governo ne ha accettate 16.
Tra esse, sono state accolte quelle riguardanti la previsione di una legge contro l’omotransfobia, il divieto di interventi chirurgici cosmetici su bambini intersex e la protezione dei rifugiati Lgbti.
Disattesa risulta invece la raccomandazione 17 fatta dall’Islanda, che chiede una legge sul riconoscimento di entrambi i genitori dello stesso sesso (c.d. genitorialità arcobaleno) e sull’accesso all’istituto dell’adozione per coppie omosessuali.
A parere di chi scrive, va garantito il diritto all’uguaglianza dei figli dei genitori dello stesso sesso ad avere entrambi i genitori riconosciuti, anche perché attualmente si rilevano numerose le situazioni di bambini che vivono con due mamma o due papà.
In merito infine alla maternità surrogata e all’accesso alla fecondazione eterologa per le coppie omosessuali, negate in Italia, trattasi di un tema evidentemente spinoso, in cui assumono rilievo questioni etiche, e non solo giuridiche, e che richiedono una cambiamento/accettazione da parte della società che farà discutere a lungo negli anni a venire.
- In materia penale.
Nel 1889 il primo codice penale unico del Regno d’Italia, Codice Zanardelli, ha sancito la decriminalizzazione dell’omosessualità, laddove invece, il codice tedesco, ungherese e la legge inglese prevedevano la condanna di atti tra persone di sesso maschile. Il parere della Commissione alla Camera dell’epoca, confermava la cancellazione “dalla classe delle azioni perseguitabili in giudizio la libidine contro natura, se scompagnata da violenza (vera o presunta, fisica o morale) o da scandalo”.
Nel 1927 il disegno di legge di introdurre il reato di “relazioni omosessuali” ai tempi del fascismo, fu abbandonato, tant’è che non vi è traccia nel codice Rocco degli anni ’30. Ciò, si precisa, avvenne non per spirito di liberalità (si ricorda infatti che gli omosessuali, durante il fascismo, vennero confinati nell’isola di Ventotene, Favignana e Ustica) ma perché prevedere il reato di omosessualità, significava ammettere l’esistenza degli omosessuali in Italia. In realtà, la Commissione Appiani, chiamata ad esprimersi sul punto, delineò un éscamotage che fu utilizzato per consentire la condanna degli omosessuali, precisando che : “nei congrui casi può ricorrere l’applicazione delle più severe sanzioni relative ai diritti di violenza carnale, corruzione di minorenni o offesa al pudore”.
Sotto il profilo della tutela dei LGBT, attualmente, non esiste una tutela penale rafforzata finalizzata ad introdurre una circostanza aggravante, per la repressione di reati commessi in relazione alla omosessualità o della transessualità della persona offesa. E sebbene siano state svariate le proposte di legge volte ad offrire una maggiore garanzia, ad oggi nessuna di esse è sfociata in provvedimenti parlamentari. Pertanto, resta un vuoto, che il legislatore è il caso che provveda a colmare.