La nullità delle fideiussioni viene confermata anche dal Tribunale di REGGIO EMILIA con sentenza del 4.3.2021 – Giudice dott. Gianluigi Morlini
Di Monica Mandico
Anche il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato sulla nullità, per contrarietà alla normativa antitrust, delle fideiussioni rilasciate a favore della banca a garanzia delle esposizioni debitorie derivanti da un conto corrente e da un finanziamento della società correntista in liquidazione, debitrice principale. Nel caso di specie i fideiussori che si sono opposti al decreto ingiuntivo, a cui inizialmente era stata concessa la provvisoria esecuzione, hanno sollevato, con eccezione in riconvenzionale, la nullità del modulo per violazione dell’ art. 2 comma 2 letters a) L. n. 287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall’ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005.
Nello specifico, il giudice di merito ha accolto le doglianze degli opponenti che contestavano la nullità dell’articolo 7 del contralto fideiussorio, il quale prevedeva la deroga all’ articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall’ agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione esattamente conforme alla clausola 6 dello schema ABI, come detto illegittima. Il Giudice ha quindi ritenuto di applicare al caso concreto l’articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato. Sul punto viene evidenziato che la banca non avrebbe provato di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale; per l’effetto il Tribunale ha quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo estinta l’obbligazione dei garanti.
Il percorso argomentativo della decisione del Tribunale, parte dal presupposto del richiamo alla Cassazione n. 24044/2019, per poi orientarsi sulla nullità parziale del modello fideissorio, previa verifica della conformità allo schema abi, ritenendo che “pertanto ed in conclusione sul punto, in base dell’insegnamento di legittimità sopra riassunto non e revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullita’ dell’articolo 7 del contratto fideiussorio. Solo per completezza espositiva e pur se la questione nemmeno e stata sollevata dalle parti, si osserva che, trattandosi di eccezione riconvenzionale di nullita’ della fidejussione, la decisione va effettuata da questo giudice unitamente al merito dell’opposizione, perchè l’articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione s’applica solo alle azioni di nullita, non gia’ alle eccezioni.”
La declaratoria di nullità comporta che non è applicabile la deroga al dettato dell’articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che “II creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Cio posto, considerato che il debitore principale, posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto in modo puntuale e preciso, che il suo credito sia stato considerato ex articolo 207 L.F., o che, in caso contrario, abbia posto in essere l’attività di cui all’articolo 208 L.F. In sostanza, non ha provato di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore.
Agli atti è stato allegato infatti solo il testo di una lettera contenente una dichiarazione di credito, senza nemmeno la prova che essa sia stata effettivamente inviata agli organi della procedura; e comunque nessuna prova vi è stata sul fatto di aver coltivato l’istanza, ove proposta, nei confronti della procedura stessa.
Pertanto ed in conclusione, il giudice di merito ha ritenuto di dichiarare la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 7 del contratto fideiussorio; “deve conseguentemente ritenersi operante il disposto dell’ articolo 1957 c.c.; deve ritenersi che il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma; deve quindi concludersi’ che l’obbligazione fideiussoria si a estinta.
Inoltre, ai fini della nullità della fideiussione, non è stata ritenuta rilevante la ricognizione di debito allegata del fascicolo monitorio, trattandosi di dichiarazione, pur se firmata anche dai garanti, con la quale è stato il solo debitore principale a dichiararsi debitore e ad impegnarsi al pagamento.
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