Le linee guida delle regioni ed il DL Riapertura: di chi le responsabilità

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

 

 Art. 1 
 
        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
...omissis
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16. 
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

       Art. 2 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia  commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da
autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto
dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del
comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una
durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di  chiusura  provvisoria
e'    scomputato    dalla    corrispondente    sanzione    accessoria
definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di
reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella
misura massima. 
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo  260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Dal 18 maggio, per organizzare la ripartenza delle attività economiche, produttive e ricreative, il d.l. 33/2020 rinvia alle linee di indirizzo stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”), il quale fa cessare le già vigenti misure limitative al 18 maggio, in ambito di rispesa delle attività economiche, produttive e sociali, al c. XIV, prescrive che debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Inoltre, le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 19/2020 o del c. XVI.

L’art. 1 del d.l. n. 33, al c. XV, stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al c. XIV, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il documento condiviso,  esplicita la sostanza delle singole schede tecniche: “contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.

Ogni scheda integra le differenti misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra cui:

norme comportamentali,
distanziamento sociale,
contact tracing.

Il principale obiettivo è quello di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Il documento precisa che:

  • “solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività”.

Nel documento è specificato che le indicazioni riportate nelle singole schede devono intendersi quali integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus in tutti i contesti di vita sociale.

 

TESTO_FINALE_CONDIVISO Linee guida

decreto-legge-33-2020