Le linee guida delle regioni ed il DL Riapertura: di chi le responsabilità
DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
...omissis
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Art. 2 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Dal 18 maggio, per organizzare la ripartenza delle attività economiche, produttive e ricreative, il d.l. 33/2020 rinvia alle linee di indirizzo stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Il d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”), il quale fa cessare le già vigenti misure limitative al 18 maggio, in ambito di rispesa delle attività economiche, produttive e sociali, al c. XIV, prescrive che debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Inoltre, le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 19/2020 o del c. XVI.
L’art. 1 del d.l. n. 33, al c. XV, stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al c. XIV, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il documento condiviso, esplicita la sostanza delle singole schede tecniche: “contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.
Ogni scheda integra le differenti misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra cui:
norme comportamentali,
distanziamento sociale,
contact tracing.
Il principale obiettivo è quello di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
Il documento precisa che:
- “solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività”.
Nel documento è specificato che le indicazioni riportate nelle singole schede devono intendersi quali integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus in tutti i contesti di vita sociale.
TESTO_FINALE_CONDIVISO Linee guida