Le fideiussioni sono totalmente nulle? Riflessioni e criticità sulle indicazioni della Cassazione con la sentenza del 26.9.19 nr. 24044
La Cassazione è di recente ritornata ad esprimersi sul delicato tema della sorte delle fideiussioni, stipulate tra banche e clienti, redatte su formulari che richiamano, in modo più o meno, conforme lo schema predisposto ed emanato dall’A.B.I. e lo ha fatto con la sentenza del 26.9.2019 Num. 24044 ( allegato 1) (Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: TRICOMI LAURA).
Come noto il Provvedimento n. 55/2005 ( allegato 2) della Banca d’Italia, su parere dell’AGCM ( allegato 3), ha accertato e dichiarato la sussistenza di un contrasto fra le clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 del modello standard A.B.I., con l’art. 2 comma 2 lettera a) della L. 287/1990 “ nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme”.
Nel caso di specie il ricorso in Cassazione è stato presentato dai fideiussori ed ha avuto ad oggetto una decisione della Corte d’Appello di Napoli, pronunciata in controversia concernente l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, relativamente ad un credito di euro 651. 976,75= maturato a titolo di saldo del residuo mutuo chirografario di euro 1.000.000,00=.
I fideiussori appellanti avevano eccepito la nullità delle fideiussioni deducendo che le dichiarazioni fideiussorie, predisposte unilateralmente dalla banca e sottoscritte in forma di negozio unilaterale in data 8/7/2013, erano nulle perché riproducevano le Norme Bancarie Uniformi, da qualificarsi come intese illecite ex art.2 della legge n.287/1990, con l’effetto che la nullità delle intese si ripercuoteva sugli atti negoziali (le fideiussioni ) nei quali erano state, pedissequamente recepite.
- “Perché la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione di nullità totale delle fideiussioni, per contrarietà alla legge anti trust nr .287/1990?”
La Corte territoriale ha respinto l’appello, perché ha ritenuto “Nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la (….) .siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall’Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell’intero contratto, in mancanza di allegazione che quell’accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti.”
- “Per quale motivazione la Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso dei fideiussori?”
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Sentenza Cassazione del 26 settembre 2019