Trattasi del contratto di fideiussione, che riflette lo schema predisposto dall’ABI con le “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus). Con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d’Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi ritrovava, nell’applicazione uniforme da parte degli enti creditizi, di tre disposizioni di quel modello, un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2, co. 2, lett. a, legge “antitrust” n. 287 del 1990.
Sta nei fatti che la Banca d’Italia, successivamente l’elaborazione degli schemi delle Condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie da parte dell’ABI e delle associazioni dei consumatori, avviò un’istruttoria volta a valutare la legittimità di questi schemi e la loro coerenza con la disciplina antimonopolistica. Per la precisione, si dipanò una fase interlocutoria, dalla quale l’ABI recepì le indicazioni della Banca d’Italia. In prima battuta furono segnalate come contrarie alla disciplina antitrust, se adottate in modo uniforme, alcune disposizioni degli schemi predisposti dall’ABI, segnatamente:
la clausola di reviviscenza , la clausola di sopravvivenza, nonché la clausola di rinuncia al termine decadenzialeprevisto dall’art. 1957 c.c. (di cui agli art. 2, 6 e 8 del testo predisposto dall’ABI e dalle associazioni dei consumatori). Tali clausole, giudicate come contrarie agli articoli 2 e 14 della legge 287 del 1990, furono prontamente eliminate dal modello ABI, difatti il procedimento instaurato dalla Banca d’Italia si concluse con un provvedimento, che seguiva, dopo poco, il parere reso dall’AGCM.
Si rileva che alla luce dei predetti provvedimenti, l’ABI con immediatezza si attivò per rimuovere prontamente, dagli schemi contrattuali le clausole che venivano epurate dalla Banca d’Italia; la stessa collaborazione non è riscontrabile nel comportamento delle singole banche, che hanno continuato ad inserire le citate clausole, nei contratti da loro stipulati.
L’avvocato napoletano, Monica Mandico, denuncia la continuità del cartello delle banche in merito alle fideiussioni redatte su uno schema che fu predisposto dall’ABI, (associazione banche italiane). “Nonostante l’accertamento dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale vietata dall’art 2 della legge 287/90, le banche hanno continuato, dal 2005 ad oggi, a sottoporre ai clienti dei moduli fideiussori, nulli perché contrari a principi di diritto economico”.
Così dichiara l’Avv. Monica Mandico del Foro di Napoli, che sta raccogliendo, in tutta ITALIA LE FIDEIUSSIONI NULLE PERCHÉ REDATTE IN MODO CONFORME ALLO SCHEMA ABI VIETATO. La Mandico. HA COSTITUITO UN TEAM DI AVVOCATI PER DIFENDERE I FIDEIUSSORI A CUI VENGONO NOTIFICATI DECRETI INGIUNTIVI O INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E STA PORTANDO AVANTI UNA BATTAGLIA PER EVIDENZIARE L:ESISTENZA E LA PERSISTENZA, DI INTESE ANTICONCORRENZIALE DELLE BANCHE A DISCAPITO DEL CONSUMATORE/Fideiussore che subisce, con le dette fideiussioni, clausole eccessivamente gravose.
Chi vuole contattare lo studio Mandico è inviare i moduli fideiussori per verificare se sono o meno nulle può, farlo tramite la seguente email:avvocatomandico@libero.it