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La tutela della privacy nell’emergenza CoVid: normativa e consigli per professionisti ed imprese

Oggi più che mai consulenti e professionisti in ragione delle emergenze e contingenze nazionali (leggi “contenimento sociale per epidemia CoviD-19”), hanno la necessità di operare utilizzando maggiormente i mezzi telematici   per svolgere la propria attività. Nell’ambito della protezione dei dati personali l’utilizzo di un programma (software) cambia in modo significativo le operazioni di trattamento e comunicazione dei dati personali.

Nell’ambito lavorativo il professionista deve gestire il trattamento dei dati e  curarne la sicurezza oltre che la necessaria segretazione, dal momento in cui il mezzo tecnologico mette in comunicazione il cliente   e il professionista, si delineano   un insieme di operazioni di trattamento all’interno di un sistema complesso   il quale ci impone   valutazioni preliminari e   conseguenti.

 Valutazioni preliminari: da un titolare e un interessato a più titolari e alcuni responsabili

 Innanzitutto a mutare è l’assetto organizzativo: nell’ambito di una normale attività svolta “personalmente” ad operare sono il professionista che è titolare del trattamento e il cliente  che è interessato.
Il trattamento richiede  un consenso spesso implicitamente connesso al fatto che il cliente  si rivolge al professionista competente, una informativa che preliminarmente il titolare del trattamento fornisce al cliente .

Concluse queste fasi essenziali, può avere seguito la consulenza professionale. Dal momento in cui  il lavoro si svolge on line, lo strumento di lavoro  diventa  “complesso” e telematico operato grazie a un computer o un telefono del professionista , titolare del trattamento, una connessione telematica   (con un responsabile: l’operatore ISP), un computer o un telefono del cliente  (interessato), una connessione del tutto sotto controllo del cliente, un software scelto dal titolare del trattamento, su cui  non ha quasi alcun potere di intervento.

 Procedura per il trattamento dei dati: valutazioni conseguenti

L’attività professionale di consulenza  on line  seguirà tutti i canoni tradizionali, come già ricordato a cambiare è solo lo strumento di interattività tra il cliente  e professionista  Dopo avere consigliato il programma per la video chiamata e dopo che i soggetti interessati avranno stabilito un collegamento, sarà cura del professionista ricordare al cliente  quali sono le condizioni di trattamento con cui opera il software, l’interessato dovrà assicurarsi che il suo dispositivo sia in sicurezza, mentre il professionista  assicura   la protezione del proprio dispositivo e sceglie responsabilmente il programma da utilizzare per la sua attività.

Queste semplici regole   si traducono  in un invito al professionista di mettere in sicurezza la propria attività professionale partendo dalla messa in sicurezza del suo dispositivo e procedendo poi all’ invio di  una informativa scritta su misura per il tipo di attività e di cliente a cui si rivolge,  fino ad ottenere  poi   una  richiesta scritta  di consenso al trattamento dei dati  da parte del cliente.

L’uso delle piattaforme Skype, Zoom, WhattApp,  crea uno scambio di informazioni e di dati tra professionista e cliente che vanno tutelati, e per farlo nei migliore dei modi  il professionista oltre  ad avere una buona connessione internet , deve sempre garantire il rispetto della regole in materia di protezione di dati personali. In questi caso la privacy deve essere garantita in modo formale e informale.

Attualmente i controlli e le sanzioni del Garante privacy europeo non si sono fermati nemmeno in questo periodo di emergenza coronavirus, si prevedono infatti controlli a tappeto a partire dal 1 Luglio  . Adesso si parla in maniera costante di App che tracciano i movimenti delle persone per limitare il contagio da COVID-19, e nascono dibattiti molto accesi sulle possibili ripercussioni relative alla privacy, dimenticando che spesso, la tutela dei dati personali, viene violata da situazioni ricorrenti in cui  l’azienda e/o il professionista non provvedono ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa.

Non garantire e proteggere il lavoro on line, oltre ad esporsi a pesanti sanzioni,  indebolisce la propria  immagine professionale, al punto di escluderla dalle scelte di una utenza sempre più esigente.