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La salute dei clienti rientra nelle responsabilità del ristoratore: Cassazione n.9997 del 28 maggio 2020

Il ristoratore nello svolgere la propria attività indossa i panni di un imprenditore, capace quindi di gestire un’azienda e trarne dei profitti, sopportando il peso di una serie di responsabilità e soprattutto di rischi, spesso sottovalutati, che ricadono sotto la sfera della sua vigilanza e della sua organizzazione.

Pensiamo per un attimo ai molteplici contratti che quotidianamente esso stipula, ai rischi di intossicazione alimentare dovuti a piatti avariati, agli infortuni che possono capitare ai suoi dipendenti, ai pericoli che i clienti corrono all’interno del ristorante, al divieto di somministrazione di alcol e a tante altre circostanze.

Il titolare del ristorante risponde sempre della salute dei clienti.

Lo ha precisato la VI sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 9997 depositata il 28 maggio 2020 (scarica sentenza – Cassazione responsabilità ristoratore).

I magistrati hanno ribadito che «chi accede in un ristorante ha il diritto di pretendere dal gestore che sia tutelata la sua incolumità fisica».

In sostanza nel contratto di ristorazione «il creditore della prestazione affida alla controparte la propria persona». E in caso di incidente il ristoratore può “salvarsi” solo se dimostra il caso fortuito che non poteva essere né previsto né evitato e che comunque ha fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Nel caso specifico la Cassazione rinvia il giudizio in Corte di appello perchè non era stato accertato se il proprietario del ristorante avesse fatto tutto possibile per prevenire l’incidente.

Con il contratto di ristorante, che costituisce le basi del rapporto tra il ristoratore e il cliente, il ristoratore si obbliga, verso corrispettivo in denaro, a fornire al cliente una prestazione finalizzata alla degustazione di pasti e bevande all’interno di un ambiente ristorativo.

Gli obblighi del ristoratore sono:

  • rispettare gli accordi contrattuali derivanti da quanto offerto nella lista delle vivande e delle bevande, e successivamente perfezionati con la presa della comanda; inoltre, operando secondo il principio della « regola d’arte », egli sarà libero di operare secondo la sua professionalità e la sua inventiva, ma sempre nel rispetto degli accordi contrattuali che si rifanno ai significati comuni e agli usi, comportandosi con correttezza e diligenza.

Il cliente, invece, avrà l’obbligo di pagare la prestazione ristorativa ricevuta dal ristoratore versando un corrispettivo in denaro.

In seguito al consumo di alimenti contenenti tossine , se viene accertata la responsabilità del ristoratore, questo è tenuto a rispondere dei danni patiti dal cliente, correndo anche il rischio di essere penalmente indagato e condannato per lesioni.

Il ristoratore, inoltre, rischia la chiusura provvisoria o definitiva del locale e la revoca della licenza; per alcune forme di reato è prevista anche l’interdizione dall’attività professionale

In tema di responsabilità, definita extracontrattuale, è prevista dall’articolo 2043 del codice civile, secondo il quale:

  • «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, il ristoratore ha la necessità di stipulare dei contratti di lavoro, di diversa natura, nei confronti dei dipendenti, contraendo direttamente e indirettamente una serie di obblighi al rispetto dei principi generali del diritto del lavoro, del C.C.N.L, dei contratti integrativi aziendali del settore .di altre regole o comportamenti come, quelli alla sicurezza sul posto del lavoro (ora regolati dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 8112008).

Riflettiamo sui contenziosi relativi alle immissioni rumorose e alle esalazioni, oppure alla responsabilità sulle autorizzazioni amministrative, al rispetto dell’orario di chiusura e all’obbligo di chiusura settimanale, all’esposizione della tariffa dei prezzi e alle norme igienico-sanitarie: tutte regole che, se non rispettate, comportano delle sanzioni amministrative, generalmente a carattere pecuniario.

Il nostro codice penale punisce l’esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche (gradazione alcolica superiore a 1,2 per cento di gradi in volume) alle seguenti categorie:

  • minori di anni 16;
  • persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità;
  • persona in evidente stato di ubriachezza

Il ristoratore deve, inoltre, rispettare altri tipi di obblighi:

  • Osservare le regole igienico-sanitarie (metodo H.A.C.C.P ., legge 28311962,codice penale ecc.),
  • le normative sulla sicurezza sul lavoro, sul divieto di immissioni rumorose e quella sui rifiuti.
  • Esporre in modo ben visibile alla clientela: la licenza, le autorizzazioni sanitarie,la lista delle bevande alcoliche superiori ai 21% di volume e soprattutto tenere esposto in luogo ben visibile il listino prezzi dei prodotti offerti.
  • Esporre gli orari di apertura al pubblico e il giorno di chiusura e comunicare al Sindaco i giorni di eventuale interruzione dell’attività.
  • Rispettare gli orari di apertura al pubblico.
  • Mantenere accesa una luce sulla porta principale sino all’orario di chiusura.
  • Per evitare che all’interno del pubblico esercizio siano nascoste attività o persone che perseguono scopi illeciti: i locali non devono essere comunicanti con abitazioni, le porte e gli ingressi devono consentire l’accesso diretto alla strada.
  • Non impiegare minori nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche.
  • Non rifiutare le prestazioni, ad eccezione di minori, malati di mente e soggetti in stato di ebbrezza.

Per legittimi motivi, inoltre, il ristoratore può rifiutare di offrire la propria prestazione a soggetti che potrebbero non pagare o non forniscono garanzie di farlo.

  • Non utilizzare le zuccheriere apribili, ma bustine sigillate preconfezionate.
  • Non utilizzare ampolline con olio, ma solo bottiglie etichettate ..
  • Nella redazione della lista delle vivande o del menu prestare la massima attenzione su quanto si riporta rispetto a ciò che realmente è servito.
  • Sia nella lista che nel menu, indicare in modo chiaro e leggibile quali prodotti sono surgelati; in caso contrario si rischia una condanna per tentata frode commerciale.
  • Conservare in un apposito armadietto flaconi di detersivi e acidi prestando la massima attenzione nel tenerli lontani da luoghi dove si manipola cibo o si servono bevande è assolutamente vietato travasare detersivi o acidi in bottiglie di plastica).

Allo stato attuale, nella condizione dell’emergenza epidemiologica, dettata dalla pandemia CoVid19, il ristoratore dovrà adottare tutte le indicazioni derivanti dai protocolli definiti dalla regione per la sua attività.

Mascherine e guanti per tutto il personale, distanziamento fra i tavoli e fra persone al tavolo, ricambio d’aria e ventilazione, divieto di buffet, nuovi obblighi di sanificazione, pagamenti elettronici.

Queste sono solo alcune regole di sicurezza contenute nei protocolli ufficiali da adottare  per riavviare queste attività.

Le distanze vanno garantite evitando assembramenti, per esempio alla cassa, piuttosto che al bancone.

Nel momento in cui un cliente si alza dal tavolo per qualsiasi motivo (per esempio, andare in bagno), deve mettersi la mascherina. Il personale del ristorante, come detto, la indossa sempre. E’ meglio privilegiare i pagamenti elettronici e le soluzioni contactless. Alla cassa bisogna comunque prevede misure di sicurezza particolari, a partire da barriere separatorie a tutela del personale.

Ci sono poi una serie di obblighi aggiuntivi specifici per la sicurezza dei lavoratori: l’azienda deve fornire adeguata informazione sui rischi legati alla trasmissione del Covid 19. Tutto il personale deve indossare mascherina chirurgica e guanti in nitrile, eventualmente anche altri dispositivi di protezione individuale. Attenzione particolare per il personale di cucina, alle norme igieniche e di sicurezza nella fase di vestizione e svestizione.

In merito alla responsabilità per adempimenti relativi all’applicazione dei protocolli, puoi leggere l’articolo: