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La nullità delle fideiussioni omnibus, può essere eccepita anche in sede di precisazione delle conclusioni

La Corte di Appello di Bari, dopo un suo precedente provvedimento, per un caso simile (sent. 526/2018 del 21.03.2018) si è nuovamente pronunciata sulla nullità, per contrarietà alla normativa antitrust, delle fideiussioni rilasciate a favore della banca a garanzia delle esposizioni debitorie della società correntista, debitrice principale. Nel caso di specie i fideiussori appellanti, non hanno proposto una domanda di nullità, ma eccepito, sia pure solo in sede di precisazioni delle conclusioni, la nullità del titolo posto a fondamento dell’azione di ingiunzione della banca, al fine di ottenerne il rigetto, sicchè si è radicata la competenza presso la C.d.A. di Bari e non secondo il criterio della competenza funzionale della sezione specializzata in materia d’impresa, ai sensi dell’art. 33, co.2, L. 287/90. La decisione, inoltre, conferma il dato interpretativo consolidato, secondo cui l’eccezione di nullità delle fideiussioni non è limitata al solo soggetto qualificato come “consumatore”, ma è azionabile da tutti i partecipanti al mercato, (imprenditori, consumatori) in quanto potenzialmente portatori di un interesse alla conservazione del carattere competitivo, che è e resta, l’oggetto della tutela disciplinata dalla legge 287/90. Il Collegio, attraverso il richiamo all’ordinanza della Cassazione, n. 29810 del 12.12.2017, ritiene che ogni qual volta il contratto di fideiussione, costituisca l’applicazione dello schema ABI, frutto di un patto che concretizza un’intesa restrittiva del mercato, quel patto, ancorchè anteriore al 2 maggio del 2005 ( data del provvedimento della Banca d’Italia quale autorità preposta all’applicazione e controllo della disciplina antitrust), va dichiarato nullo. Per l’effetto il Giudice, non può escludere la nullità di un contratto fideiussorio, per il sol fatto della sua anteriorità all’indagine dell’autorità indipendente, poiché, se la violazione “a monte”, è stata consumata anteriormente alla negoziazione “ a valle”, l’illecito anticoncorrenziale, consumatosi prima della stipula della fideiussione, oggetto della controversia in questione, non può che travolgere il negozio concluso a valle, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia ( art. 2 legge antitrust). Difatti non avrebbe senso affermare la nullità dell’intesa e, allo stesso tempo, la validità dei contratti stipulati in sua esecuzione. La C.d.A di Bari, ritiene che solo l’eliminazione degli effetti-  che l’intesa ha prodotto sul mercato – è di certo l’obbiettivo più conforme, sia all’imperatività delle norme a tutela della concorrenza, sia con la tutela degli interessi che queste proteggono. Per cui una volta accertato che il modulo fideiussorio contiene le clausole (artt 2,6,8) conformi allo schema ABI, già dichiarato in contrasto con  la legge antitrust, sarà irrilevante accertare se esiste o meno un comportamento uniforme delle altre banche. Con la decisione n.45/2020 la Corte, ha accolto le istanze degli appellanti ed ha affermato la nullità assoluta del modulo fideiussorio oggetto dell’intesa vietata, in quanto questo assolve ad una funzione specifica e diversa da quello della fideiussione civile, funzione che verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema. In definitiva, senza le clausole nulle, la banca non avrebbe accettato la fideiussione, la cui funzione indennitaria e di garanzia del cosiddetto “effetto solutorio definitivo”, sarebbe inevitabilmente venuta meno, facendo così perdere alla banca l’interesse al rilascio della garanzia.

 

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Appello-Bari-sentenza-n.-45-del-15-gennaio-2020-Pres.-Di-Leo-Rel.-Romano