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La nullità delle fideiussioni bancarie. Tribunale di Bolzano: nuova sentenza favorevole

Contenzioso Arbitrati e ADR

Dichiarazione di nullità della fideiussione bancaria da parte del Tribunale di Bolzano.

In forza del principio della ragione più liquida, la fideiussione va dichiarata nulla, per una ragione diversa da quelle affermate e rilevata d’ufficio dopo instaurazione del contraddittorio con le parti ai sensi dell’art 101 comma 2 c.p.c.

E’ necessario prendere le mosse dall’ordinanza resa dalla Corte di cassazione il 12.12.2017 n. 29810:

  • ” ln tema di accertamento dell’esistenza dl intese anticoncorrenziale vietate dalla l. 287/1999 art. 2 la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”, comprendono anche contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autority, a condizione che quell’Intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano, sotto quella anticoncorrenziale, tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.

Il contratto di fideiussione sottoscritto dall’opponente contiene, agli art 2, 6 ed 8, le clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art 1957 sul modello dello schema elaborato nel 2003 dall’ABI, clausole sanzionate dalla Banca d’Italia con provvedimento n. SS del 02.052005. in quanto contrarie alla legge antitrust.

Considerato che la Corte di cassazione ha stabilito che l’intesa di cui all’art. 2 legge antitrust non è riferibile solamente ai contratti in senso tecnico, bensì a ” tutti i comportamenti incidenti sulla libertà economica delle imprese del settore (sent- 01.02.1999 n. 827), si ritiene che il legislatore abbia inteso vietare ogni tipo di distorsione della concorrenza, anche derivante da condotta di mercato non negoziale.

Nel sanzionare con la nullità le “intese”, non assume pertanto rilevanza unicamente il negozio giuridico originario, ma altresì la successiva sequenza comportamentale costituente ostacolo al gioco della concorrenza.

Posto che la tutela effettiva per il contraente debole trova il suo fondamento nei principi fondamentali, comunitari e costituzionali, quali l’art 41 della Costituzione, deve escludersi la possibilità di sostituire le clausole nulle con la normativa codicistica

Dato che la libera iniziativa economica deve essere improntata ai valori solidaristici (non può svolgersi in contratto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla libertà, alla dignità umana” art. 41 co. 2 Cost), e che qualsiasi comportamento di distorsione della concorrenza è rilevante, ne consegue che l’unica sanzione idonea è la nullità dell’intero contratto posto in essere dai responsabili delle citate gravi violazioni.

In tal senso depone anche, in modo indubbio, il tenore testuale dell’ordinanza in esame, nel quale ripetutamente si fa riferimento alla “nullità del contratto, e non alla nullità delle singole clausole”.

Se la nullità, denunciata dal garante, non avesse travolto l’intera fideiussione. giammai si sarebbe potuta cassare la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, perché tale rigetto avrebbe trovato conferma, anche dopo la sostituzione delle clausole nulle, dato che nessuna delle clausole cosi introdotte, poteva incidere a favore dell’istanza risarcitoria.

In altri termini, riguardo al precedente in esame. la “sopravvivenza”, la “reviviscenza” e la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., vista la contestuale domanda monitoria contro il debitore principale. erano ininfluenti, donde 1a conclusione che il rigetto della domanda risarcitoria, potesse esser annullato, solo sul presupposto dell’invalidità dell’intero contratto, anziché delle sole clausole in esame.

Deve quindi dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione sottoscritta dalle parti. Il venir meno della garanzia prestata dalla ossia del titolo azionato dalla banca nei suoi confronti, comporta il rigetto delle pretese avanzate da quest’ultima, ne consegue l’accoglimento dell’opposizione e la dichiarazione di inefficacia, rispetto al decreto ingiuntivo opposto.

L’accertata nullità della fideiussione fa venir meno l’interesse della domanda riconvenzionale proposta nei confronti degli ingiunti contumaci.

Tribunale di Bolzano: sentenza di nullità di una fideiussione bancaria