La Corte di Cassazione conferma le sanzioni del Garante Privacy per violazioni del regolamento
Il contenzioso riguarda la violazione del Codice privacy dei seguenti articoli:
- articolo 162, comma 2-bis – cessione non autorizzata di dati, la registrazione, utilizzo e cessione di dati personali, tratti da liste elettorali, per attività di marketing;
- articolo 164 – non aver fornito tempestivo riscontro alla richiesta di informazioni del Garante. E, infine, questa la novità riemersa in Cassazione, per aver commesso le violazioni citate;
- 164-bis, comma 2 – in relazione a banche di dati di particolare rilevanza e dimensioni .
La Cassazione ordinanza 18288 ( ordinanza del 3 settembre 2020 ) boccia il ricorso di Postel – la società di gestione documentale e stampa del gruppo Poste – contro le sanzioni comminate dal Garante privacy.
La Corte accoglie invece il controricorso del Garante contro la riduzione della “multa”, operata da parte del Tribunale di Roma, che era dunque passata da 360mila a 260mila euro, affermando la legittimità del cumulo di sanzioni nell’ipotesi di concorso di violazioni.
La Corte dopo aver ritenuto infondate due questioni di legittimità costituzionale, ha bocciato anche la richiesta di prescrizione in quanto il termine non decorre dal semplice accertamento ma dalla ricostruzione degli elementi costitutivi della violazione.
Il Tribunale aveva annullato la sanzione applicata dall’articolo 162, comma 2-bis del codice della privacy, erroneamente, ritenendola assorbita in quella dell’articolo 164-bis stesso codice.
La Suprema Corte, spiega la decisione, che:
- «in tema di illeciti amministrativi di cui al Dlgs n. 196 del 2003, la fattispecie prevista dall’art. 164-bis, comma 2, costituisce non un’ipotesi aggravata rispetto alle violazioni semplici ivi richiamate, ma una figura di illecito del tutto autonoma, atteso che essa prevede la possibilità che vengano infrante dal contravventore, anche con più azioni e in tempi diversi, una pluralità di ipotesi semplici, unitariamente considerate dalla norma con riferimento a “banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni”, sicché, in caso di concorso di violazioni di altre disposizioni unitamente a quella in esame, ne deriva un’ipotesi di cumulo materiale delle sanzioni amministrative».