La Cassazione Interviene sui Piani di Ristrutturazione del Debito: Un Cambio di Prospettiva sui Crediti Privilegiati
La Suprema Corte di Cassazione, con la sua ultima ordinanza del 21 febbraio 2024, n. 4622, emessa dalla Prima Sezione Civile e riportata dalla Dott.ssa Angelina-Maria Perrino, ha posto un nuovo importante precedente in tema di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti, enfatizzando la centralità del consenso del creditore privilegiato.
Nel dettaglio, la causa vedeva contrapposti la sig.ra XXXXX, assistita dall’Avv. Monica Mandico del Foro di Napoli, e la PLC Barclays Bank Ireland, su un punto cruciale: la legittimità della dilazione nel pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione del piano di ristrutturazione, come stabilito dall’art. 8 comma 4 della Legge 3/2012.
In primo grado, il Tribunale di Nola aveva omologato il piano del consumatore, decisione contro cui la banca aveva sollevato reclamo, sostenendo la necessità di soddisfare il credito ipotecario entro l’anno. Il reclamo venne accolto, ponendo l’accento sul consenso del creditore come condizione per qualsiasi trattamento divergente.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha confermato l’orientamento secondo cui è possibile, nei piani di ristrutturazione, prevedere una dilazione dei pagamenti dei crediti privilegiati, superando il limite annuale, ma ha chiarito che ciò è subordinato al diritto di voto sul piano da parte dei creditori e al deposito di osservazioni.
Questo approccio riflette una visione più flessibile e attenta alle esigenze di debitore e creditori, riconoscendo la possibilità di omologare piani di ristrutturazione che prevedano dilazioni di pagamento superiori ai tradizionali cinque o sette anni, sempre che i creditori abbiano la possibilità di esprimere la loro valutazione.
In conclusione, la decisione della Suprema Corte di Cassazione apre a nuove possibilità per i soggetti in stato di sovraindebitamento, rafforzando il principio che la gestione dei piani di ristrutturazione debba sempre tener conto della flessibilità e della negoziazione tra le parti, nel rispetto dei diritti e delle esigenze di ciascuno