Ingiunzione alla banca della consegna dei documenti, con condanna alle spese
ll dipartimento di diritto bancario dello Studio Legale Mandico&Partners, segnala una recentissima ordinanza del Tribunale di Napoli che apre un ulteriore spiraglio per i diritti degli utenti bancari.
Il giudice, infatti, vista l’istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., formulata dall’attrice;
ritenuto che ricorra il requisito della prova scritta che giustifica l’emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.;
rilevato, in particolare, che non è contestato tra le parti l’esistenza del rapporto di mutuo e che il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario, la consegna di copia della documentazione contrattuale nonché di quella relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto è espressamente contemplato dal comma 4 dell’art. 119 del d.lg. n. 385 del 1993;
considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, detto diritto si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica “finale” e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala;
ha ingiunto, alla banca convenuta, di consegnare con effetto immediato il documento richiesto, numerose volte e mai consegnato, condannandola, altresì, al pagamento delle spese.
Fabio Nobili
Avvocato