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INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE PATTUITO NEL PIANO DI AMMORTAMENTO – C.A. CAMPOBASSO SENTENZA N. 412/2019 DEL 05.12.2019

Il dipartimento di diritto bancario dello Studio Legale Mandico&Partners, segnala un importante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Campobasso che si inserisce nel recente dibattito relativo all’eccezione sulla capitalizzazione composta “occulta” nei piani di ammortamento alla francese.

Tale sentenza risulta essere la prima sull’argomento emessa da una Corte di Appello in Italia, pertanto, assume notevole rilevanza sull’argomento.

 

Infatti la principale richiesta di parte attrice riguardava soprattutto la declaratoria di illegittimità del piano di ammortamento ‘”alla francese”, la nullità, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, c.c., per indeterminatezza, della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi e, di conseguenza, l’applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi del 3° comma dell’art.1284 c.c..

Sul punto il collegio delle Corte di Appello di Campobasso afferma chiaramente: “Con riferimento al contratto dì mutuo di cui è causa, va evidenziato che nel piano di ammortamento allegato e nel corso del rapportò, è stato applicato un Tasso Effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contatto, Mentre nella parte letterale dei contratto si stabilisce un tasso dì interesse rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano dì ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto Illegittima, il c.d. ammortamento ‘‘alla francese”: ossia un metodo che comporla la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice”. Ed infatti la Corte prosegue ammonendo l’istituto mutuante, “il diritto stabilito per il creditore dall’art. 1194 c.c., rispetto all’imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell’art. 1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né sì può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nei piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice.”. Di conseguenza la banca ha violato non solo il dettato dell’art.1283 c.c., ma anche quello dell’art. 1284 c.c.. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza, del tesso di interesse (tra tasso nominate contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultra – legale indeterminato o incerto. La sanzione dell’interesse legate è prevista e disposta dalla nonna imperativa dall’art. 1284 c.c..”

La questione trattata dalla Corte ha un notevole rilievo nazionale, considerando che almeno il 90% dei prestiti (mutui, leasing, finanziamenti) prevedono la restituzione del capitale e degli interessi attraverso il sistema di “ammortamento alla francese “ in capitalizzazione composta non specificata.

Ci si augura che la questione giuridica non venga sopraffatta da “ragioni di opportunità” per il sistema bancario.

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