In caso di caduta, l’ente proprietario della strada è responsabile se il pericolo era prevedibile
Analizziamo la fattispecie data dal rigetto della domanda dell’attore, proposta nei confronti del convenuto Comune di Bari, di condanna al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale, in cui l’attore sarebbe caduto dal suo motociclo per la presenza di cera sparsa sulla strada
In questo caso non facciamo riferimento alle insidie stradali, ma bensì della responsabilità in capo all’amministrazione comunale per il danno subito dal motociclista caduto a causa della condizione del manto stradale non correttamente manutenzionato/pulito a seguito di evento eccezionale o caso fortuito.
Nel caso analizzato,della cera presente sul manto stradale, in seguito ad una processione religiosa.
Come si legge nell’ordinanza n. 1725/19 del 23/01/2019 emessa dalla Corte Suprema Di Cassazione – Sezione Sesta Civile, la quale riporta:
- “sotto la specie dell’art. 2051 c.c., avendo il richiedente fatto riferimento alla violazione dell’obbligo di manutenzione delle strade pubbliche da parte del comune .., integrante responsabilità da cose in custodia”, ricostruisce la vicenda rilevando che, come addotto nell’atto di citazione e come risultante “dalla relazione redatta dagli agenti della polizia municipale il (OMISSIS), la caduta del motociclista si verificò nella serata dello stesso giorno, con tutta probabilità a causa dello sbandamento del motociclo dovuto alla presenza di un notevole quantitativo di cera distesa sull’asfalto dalle fiaccole votive dei fedeli che avevano partecipato alla processione religiosa .inserita nei riti pasquali, che era transitata poco prima”.
- “dalla relazione di servizio degli agenti della polizia municipale intervenuti in occasione dell’incidente” emergeva che “l’asfalto era vistosamente cosparso di cera caduta dalle fiaccole impugnate dai numerosi partecipanti alla processione”, transitata “poco prima”; e il “poco prima” verrà in seguito concretizzato dalla corte territoriale in “due o tre ore” prima del passaggio del motociclista e della sua caduta.
- Osserva allora la Corte d’appello che “l’intera carreggiata nonchè l’intero perimetro risultavano cosparse di una notevole quantità di cera, come constatato dagli agenti verbalizzanti
- Non risulta tuttavia che il comune fosse stato avvisato della presenza della sostanza scivolosa sulla carreggiata stradale e nemmeno è stato dimostrato dall’attore che in passato si era già verificato un incidente analogo.
- Risulta pertanto infondata la tesi dell’attore secondo la quale il ripetersi di simili incidenti avrebbe dovuto consigliare l’amministrazione comunale di vietare l’uso delle fiaccole votive durante le processioni o in alternativa di predisporre un immediato servizio di pulizia della sede stradale subito dopo il passaggio del corteo religioso”.
- Pertanto “la situazione di pericolo che causò l’evento dannoso può essere qualificata come caso fortuito, non potendosi ragionevolmente esigere che l’amministrazione comunale provvedesse alla ripulitura del manto stradale immediatamente dopo il passaggio della processione poichè alla stregua degli elementi probatori raccolti l’amministrazione era ignara della situazione di pericolo determinata dalla presenza della cera”: ed è qui che il “poco prima” viene tradotto in una distanza temporale di “non oltre due o tre ore”.
Giunge così la corte a inquadrare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali:
- “con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (cit. Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6101).
- “l’evento dannoso è riconducibile alla responsabilità dei terzi portatori delle fiaccole votive da cui la cera si riversò sulla pavimentazione stradale, qualificabile come caso fortuito tale da recidere il nesso di causalità tra la cosa soggetta all’attività di custodia dell’amministrazione (la strada pubblica) e l’evento dannoso”, non apparendo configurabile un difetto di manutenzione “atteso l’esiguo intervallo di tempo intercorso fra il sorgere della condizione di pericolo e l’accadimento”.
- “ Dato atto allora che, pur non privo di alcune contaminazioni direttamente fattuali, il motivo veicolato nel ricorso correttamente individua la violazione dell’art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nella mancata considerazione della prevedibilità o meno, da parte del custode, dell’alterazione del manto stradale per effetto della tradizionale processione – così che, se prevedibile fosse stata, il Comune custode avrebbe dovuto transennare l’area finchè non veniva ripulita o almeno collocare segnalazioni del pericolo -, non si può negare che, come già più sopra anticipato, la corte territoriale non ha esaminato il profilo della prevedibilità o meno dell’evento, pur avendo rilevato trattarsi di una processione che aveva coperto un’area ampia e centrale (“l’intera carreggiata di (OMISSIS) nonchè l’intero perimetro di (OMISSIS)”) e pur avendo lasciato intendere che tale processione era un evento tradizionale (“manifestazione inserita nei riti pasquali”).
La corte, violando quindi l’art. 2051 c.c., non ha esaminato se era prevedibile che i fedeli portassero fiaccole votive, e che pertanto cadesse cera sul manto stradale, e altresì non ha esaminato se fosse intervenuto un qualche ulteriore evento imprevedibile/ imprevisto che avesse impedito al Comune di adempiere l’obbligo di custodia.
La corte invece, dopo avere accertato le modalità del sinistro, che era onere dell’attore danneggiato provare, non ha espletato in modo completo il conseguente stadio della prova del caso fortuito gravante sul custode in termini appunto di prevedibilità, da parte del custode stesso.
Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla stessa corte territoriale affinchè si attenga al principio di diritto per cui il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno.
Avv Monica Mandico – Avv Attanasio Annalisa