Impresa Salvata: Revocato L’ingiusto Fallimento
La C.A. di Napoli con sentenza del 29.6.2022 ha revocato la sentenza di fallimento dell’Impresa assistita dallo studio Legale Mandico & Partners.
La Corte ha accolto il reclamo e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della notificazione dell’originario ricorso e revocato l’impugnata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stato dichiarato, il fallimento dell’Azienda assistita dallo Studio Legale Mandico.
L’Impresa toccata dall’ingiusto provvedimento di apertura della procedura fallimentare è una storica azienda, a conduzione familiare, da sempre conosciuta sul territorio come una realtà solida ed affidabile, storicamente governata dal cd. Pater familias, che aveva subito questo provvedimento come una gravissima onta, arrecandogli grave dispiacere.
Purtroppo, il fallimento era stato aperto senza che vi fosse stata la necessaria notificazione del ricorso, e quindi a causa di un errore procedurale di rito che aveva esposto l’azienda a subire un illegittimo provvedimento.
Interessante sul punto è il principio sancito dalla Corte secondo cui:
“l’art. 15 della Legge Fallimentare prevede che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione debbano essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione a mezzo PEC non risulti possibile o non abbia dato esito positivo, la stessa deve essere eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, deve accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, deve provvedere al deposito dell’atto presso la Casa Comunale della sede iscritta nel registro”
La Corte ha poi richiamato la Giurisprudenza della C.A. (v. Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 5311 del 27/02/2020; id. Cass. 12 gennaio 2017, n. 602) secondo cui “l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore, da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla 1. n. 2/2009, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima. In tal senso, è stato precisato che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso, il quale fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in questione, il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad
effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”.
Sono stati condannati in solido sia la società che aveva dato avvio alla procedura depositando il ricorso, che la Curatela, al pagamento delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, per aver dato avvio irresponsabilmente al fallimento di un’impresa che non presentava i requisiti oggettivi per la declaratoria del fallimento da parte del Tribunale.
L’Impresa, infatti, non era in alcun modo insolvente e ciò è stato dimostrato dalla difesa che ostinatamente si è opposta alla dichiarazione di fallimento emessa dal Giudice di Primo Grado.
Grazie alla nostra tenacia, l’Azienda ha ottenuto giustizia ed il cliente è stato salvato da un fallimento ingiusto.
Bisogna affidarsi ad esperti della crisi che sappiano come muoversi in caso di difficoltà economiche, per prevenire situazioni di insolvenza irreversibile ed evitare di trovarsi in uno stato di default.