, ,

Il Tribunale di Salerno con sentenza n. Sentenza n. 729/2022 pubbl. il 28/02/2022 dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo all’interventrice ex art. 111 c.p.c. e, per l’effetto, accoglie la spiegata opposizione e revoca il decreto ingiuntivo

Con comparsa di costituzione si costituiva nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la società Juno 1 S.r.l. e per essa, quale mandataria, la Prelios Credit Servicing SpA, deducendo di essere divenuta titolare “pro soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione; operazione in forza della quale la stessa, subentrata al predetto Istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente B.N.L. S.p.a. nel procedimento.
Il Giudice rileva la carenza di legittimazione sostanziale del successore a titolo particolare seguendo tale iter logico:
Occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ha l’onere di provare la propria legittimare attiva; onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell’allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c., ai fini quindi dell’efficacia dell’atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l’allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell’effettività della cessione del credito. L’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione. La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l’accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell’azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Il Giudice rileva sul punto che “dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell’ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate – “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 – e della ampiezza dell’arco temporale entro il quale sono collocati i rapporti oggetto di cessione.”
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Salerno accoglie l’opposizione spiegata e, di conseguenza, e revoca il decreto ingiuntivo.

SCARICA SENTENZA