Il risarcimento del danno nell’infedeltà coniugale: se la sofferenza è provata può essere sanzionato il coniuge infedele

annalisa attanasio

La depressione come conseguenza per il tradimento del coniuge, può essere risarcita solo se provata in modo concreto.

Anche se l’infedeltà è sanzionata con l’addebito in sede di separazione, il risarcimento per il danno morale, se la sofferenza è stata insopportabile, con ripercussioni gravi, sullo stato di salute, sull’onore o sulla dignità personale, può essere risarcita, ma solo se dimostrabile.

 Lo dice la Cassazione con l’ordinanza n. 26383 deposita il 19 novembre.

Il nesso causale tra la condotta illecita del partner e lo stato depressivo non può quindi unicamente basarsi sull’infedeltà, ma deve essere documentata con accertamenti e valutazioni concrete.

La Suprema corte , conferma l’operato dai giudici di merito, che avevano già applicato un principio di diritto acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, il dovere di fedeltà coniugale derivante dal matrimonio, nella sua natura giuridica, li dove venisse meno, attraverso l’azione del  tradimento, può essere sanzionato non solo con l’addebito della separazione, ma anche con il risarcimento del danno non patrimoniale.

Tuttavia, la condizione di afflizione indotta nel coniuge deve andare oltre la tollerabilità e diventare, violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come la salute, l’onore o la dignità personale.

Sentenza Cassazione rigetto risarcimento danno per infedeltà