Il gratuito patrocinio nei procedimenti per stalking e maltrattamenti.
L’art. 76 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), stabilisce che la vittima di una serie di gravi delitti contro la persona, fra i quali il reato di cui all’art. 612-bis c.p. (cd. “stalking”), “può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito” previsti dal medesimo decreto.
Con la sentenza del 20/03/2017 n° 13497 , la Corte di Cassazione penale, sez. IV, si è pronunciata circa la discrezionalità concessa al giudice penale, sulla ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dal reato di stalking nonché dai reati indicati dall’art. 76, comma 4 ter, del D.P.R. 115/2002.
Le vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia possono sempre accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche se non rientrano nelle categorie di reddito normalmente previste.
Questa norma, introdotta dalla L. n. 38 del 2009, stabilisce infatti che la “persona offesa” dai reati di maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (art. 572 del Codice penale), la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis), la violenza sessuale (art. 609-bis), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) e lo stalking (art. 612-bis), possono sempre accedere al gratuito patrocinio.
Inoltre, possono accedere, se minorenni, le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602) e atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).
La Suprema Corte ha stabilito che, il giudice deve accogliere l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nel caso in cui essa sia presentata proprio dalla “persona offesa” vittima del reato.
Bisogna ricordare che è in vigore l’8 agosto 2019 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge 69/2019, il così detto “Codice Rosso” .
Tra le diverse novità introdotte, vi è la previsione di una corsia privilegiata per le indagini e le pene più severe per i reati commessi in ambito familiare o di convivenza, oltre che per i reati di violenza sessuale e atti persecutori (stalking).
E’ stata prevista, altresì, l’introduzione di nuove figure di reato che puniranno i fenomeni del c.d. revenge porn , dello sfregio permanente al viso e del matrimonio forzato.
In seguito all’entrata in vigore del CODICE ROSSO, la comunicazione in forma orale al PM sarà possibile anche per altri reati, in particolare quelli di:
maltrattamenti contro familiari o conviventi;
violenza sessuale;
atti sessuali con minorenni;
corruzione di minorenne;
violenza sessuale di gruppo;
atti persecutori;
revenge porn;
deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso.
Inoltre, per tali delitti, oltre alla immediata comunicazione al PM da parte delle Forze dell’Ordine, è previsto dal CODICE ROSSO che il magistrato assuma le informazioni dalla persona offesa o da chi presenterà la denuncia, entro il termine di TRE giorni dalla iscrizione della notizia di reato.
In pratica, come accennato, il CODICE ROSSO istituisce e prevede una corsia privilegiata:
- Le Forze dell’Ordine dovranno attivarsi con urgenza e riferire immediatamente la notizia di reato denunciata dalla persona offesa alla competente Procura della Repubblica;
- il PM dovrà ascoltare la vittima del reato nel più breve tempo possibile per verificare sia l’esistenza effettiva di indizi di reato, sia l’eventuale necessaria applicazione di presidi di immediata tutela della vittima
Un ulteriore profilo di novità, per coloro che saranno condannati per i delitti in parola, ha ad oggetto la disciplina della sospensione condizionale della pena.
Gli oneri derivanti dalla suddetta partecipazione al reato, saranno “naturalmente” a carico del condannato.
Il Legislatore prende atto della necessità di intervenire, non solo reprimendo condotte criminali, ma anche promuovendo la prevenzione a lungo termine, non già solo nella fase esecutiva della pena ma anche nella fase di merito.
Il Legislatore del CODICE ROSSO ha inoltre previsto un’altra innovazione sul fronte delle misure ante delictum volte ad impedire l’esecuzione del reato, con la disposizione che modificherà gli artt. 4 e 8 del DLgs 159/2011 (c.d. codice antimafia), sancendo la possibilità di applicare le misure di prevenzione anche agli autori di maltrattamenti contro familiari .
Il CODICE ROSSO prevede l’inasprimento delle pene per tutti quei reati espressamente elencati dal Legislatore tutti caratterizzati da una forma di violenza di genere.
Per il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, punito prima della riforma con la reclusione da 2 a 6 anni, la pena sarà innalzata da 3 a 7 anni. Sono, inoltre, previste circostanze aggravanti se il reato sarà commesso in presenza o in danno di minore, donna in stato di gravidanza o di persona disabile. Il Legislatore ha poi previsto che il minore che assisterà ai suddetti maltrattamenti, dovrà considerarsi a tutti gli effetti persona offesa dal reato con la conseguente legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale vittima indiretta dei maltrattamenti.
La cornice edittale della pena prevista per delitto di atti persecutori è aumentata rispetto all’attuale previsione (che prevede una pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione) e con il CODICE ROSSO la pena per il reato di stalking potrà variare tra un mino di 1 anno di reclusione ed un massimo di 6 anni e 6 mesi.
Analogo discorso per le pene previste per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo che subiranno un innalzamento sia nel minimo che nel massimo edittale (di almeno un anno).
Il CODICE ROSSO, inoltre, introduce nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato sanzionando specifiche condotte ormai tristemente note alla cronaca che precedentemente rientravano nell’alveo di ipotesi di reato che, non essendo specifiche, non assicuravano una pronta ed energica tutela della vittima .
Il nuovo art. 387 bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) punirà con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l’autore della violazione.
Un altro inedito delitto verrà introdotto nel codice penale all’articolo 558 bis c.p., la cui fattispecie avrà ad oggetto la costrizione o l’induzione al matrimonio. La stessa pena si applicherà nel caso in cui l’autore del reato induca a contrarre matrimonio o unione civile una persona, approfittando delle condizioni di vulnerabilità psicofisica di quest’ultima.
Vi è inoltre la nuova previsione del c.d. Revenge porn che sarà disciplinato dall’art. 612 ter del codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), il quale sanzionerà coloro che diffonderanno immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso dei soggetti rappresentati.
Il fine del Legislatore con tale previsione è quello di scoraggiare la diffusione del materiale sessualmente esplicito a scopo di rivalsa o vendetta nei confronti dell’ex partner.
E’ noto a chi possegga uno smart phone, le possibilità che la rete permette di pubblicare assolutamente qualsiasi immagine e filmato e come una volta immessa in internet tale immagine (o video), sia pressoché visibile in tutto il mondo e per sempre.
Il CODICE ROSSO introduce anche l’art. 583 quinquies c.p. (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). La pena potrà essere l’ergastolo se lo sfregio causerà la morte. Per tale figura di reato il legislatore ha, inoltre, stabilito che la condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti comporterà l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno.
Nel caso in cui risultino pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o procedimenti relativi a figli minorenni o alla responsabilità genitoriale, il Giudice penale dovrà trasmettere senza ritardo al Giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a procedimenti penali per delitti di violenza domestica o di genere .