Il contributo a fondo perduto nel decreto “Rilancio”: Il sistema dei controlli
Nel decreto legge n.34 del 19/5/2020 (Decreto “Rilancio”) tra le numerose disposizioni emanate a sostegno degli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “corona virus” si distingue a mio parere un provvedimento molto atteso nel mondo dell’imprenditoria e del commercio il “contributo a fondo perduto “previsto dall’art. 25 del Decreto.
In questo articolo farò una breve disamina delle conseguenze fiscali e penali che potrebbero derivare dai controlli successivi da parte degli Enti preposti in caso di errata compilazione della domanda al ”contributo”.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate e il corpo della Guardia di Finanza stipuleranno un apposito protocollo per controllare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600), grazie anche ai dati fiscali delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, dai dati delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione Iva. Recuperando il contributo non spettante, irrogando le connesse sanzioni (in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) emanando apposito atto di recupero.
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Decreto Liquidità e Contributo a fondo perduto