Il 30 aprile scade il termine per il “Saldo e Stralcio”: cosa dice la procedura
IL SALDO E STRALCIO
DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
(Articolo 1, Commi 184-199, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.)
INDICE
- TIPOLOGIE DI DEBITI
- REQUISITI
- SOMME DA CORRISPONDERE
- ADESIONE e MODULISTICA
- PROCEDURA DI PAGAMENTO
- LEGAME CON LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI
- RINUNCIA AI GIUDIZI IN CORSO ED ESTINZIONE DEL PROCESSO
- CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI A FINI ISEE
Premessa
Il c.d. “saldo e stralcio delle cartelle” è tra le principali misure fiscali contenute nella legge n. 145/2018 (in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018), c.d. pace fiscale 2019, e rappresenta una sorta di «super rottamazione» rivolta alle persone fisiche che abbiano un Isee fino a 20mila euro.
La legge di bilancio 2019 ha introdotto, solo per le persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, il cosiddetto “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e previdenziali che consente, l’abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora e il versamento del capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di Isee del debitore.
1. TIPOLOGIE DI DEBITI DEFINIBILI
Il provvedimento oggetto del presente studio riguarda i soli debiti[1] intestati a persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, derivanti dall’omesso versamento:
– di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (art. 1, comma 184 legge 30 dicembre 2018, n. 145);
– dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (art. 1, comma 185, legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Nel perimetro di quest’ultima sanatoria rientrano, dunque, le cartelle riguardanti i contributi non versati alle casse professionali o a quelle separate dei lavoratori autonomi, e quelle riguardanti non solo il semplice omesso versamento di Irpef e Iva, ma anche la correzione dei dati dichiarati.
2. REQUISITO PER BENEFICIARE DEL “SALDO E STRALCIO”
Come già rilevato, affinché si possa accedere alla c.d. “super-rottamazione” è necessario che sussista “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, che la norma dichiara esserci qualora l’Isee del nucleo familiare del debitore non superi i 20.000 euro. L’art.1, co. 186, L. 145/2018 dispone, infatti, che:
- << Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.>>
L’estinzione del debito, in questo caso, interessa quindi solo i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
L’unica eccezione, rispetto al parametro Isee, riguarda i soggetti in stato di sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 3/2012); quest’ultimi, infatti, ai sensi dell’art.1, co. 188, L. 145/2018 potranno estinguere i debiti iscritti a ruolo, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare.
In buona sostanza, saranno ammessi di diritto alla sanatoria del “saldo e stralcio”, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell’ambito della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, secondo l’articolo 14-ter, legge n. 3 del 2012. Invero, in questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione sarà pari al 10% di quello dovuto. Allo scopo, dovrà essere allegata alla dichiarazione di adesione copia del decreto di apertura della liquidazione.
In definitiva, il debitore in stato da sovraindebitamento, e per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità, potrà chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e in questo caso, qualora volesse aderire alla sanatoria del “saldo e stralcio” delle proprie cartelle, potrà farlo versando esclusivamente il 10% del debito residuo dopo aver sottratto sanzioni e interessi di mora. In conclusione, in tale eventualità, lo stralcio sarà pari al 90% del totale affidato.
3. SOMME DA CORRISPONDERE
L’art.1, co. 187, L. 145/2018, chiarisce che i contribuenti che hanno accesso alla sanatoria e che quindi risultano avere un Isee non superiore a 20 mila euro, possono estinguere i propri debiti in forma agevolata:
- senza corrispondere sanzioni e interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- e pagando solo una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Tra gli importi da versare sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica (legge 30 dicembre 2018, n. 145, Articolo 1, Commi 187, let. b).
4. ADESIONE e MODULISTICA
È necessario chiarire che ai sensi del co. 189 dell’art. 1 cit., i contribuenti con pendenze aperte di natura tributaria e previdenziale, potranno decidere di aderire alla sanatoria, e manifestare all’agente della riscossione la volontà di avvalersene, compilando entro il 30 aprile 2019 un’apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione ha già pubblicato sul proprio sito internet[2].
Lo schema ricalca a evidenza quello della rottamazione-ter, pertanto, in tale dichiarazione/modulo, il debitore dovrà indicare:
- i carichi (o il singolo carico) che intende “stralciare”;
- il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento (come nelle normali domande di rottamazione, se il debitore omette l’indicazione del numero di rate prescelto, si considererà valevole il periodo massimo di dilazione – numero 5-, ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in un’unica soluzione entro il
30 novembre 2019);
- la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o 188 cit..
Ebbene, la suddetta domanda di adesione (MODELLO-SA-ST), debitamente compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica (valore Isee), unitamente alla copia del documento di identità, dovrà essere:
– o inviata tramite posta elettronica certificata alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;
– depositata presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, ai sensi del co. 192 dell’art. 1 cit., entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla sanatoria l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà avvertire, il contribuente della sua automatica inclusione nella c.d. “rottamazione-ter” fornendo, al contempo, l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
5. PROCEDURA DI PAGAMENTO
Come previsto dal co. 190 dell’art.1 cit., ai fini di un corretto ed efficace “saldo e stralcio”, è necessario che il pagamento del debito venga effettuato:
– a) in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
– b) oppure in 5 rate così suddivise:
35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019; 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020; 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020; 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021; il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019, sarà sufficiente anche un ritardo di soli 6 giorni per perdere tutti i benefici ottenuti e decadere così dalla sanatoria de qua.
6. LEGAME CON LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI
La normativa del “saldo e stralcio” si interseca in diversi punti con la disciplina della “rottamazione”. Possono, infatti, essere oggetto di sanatoria anche i debiti contenuti nelle istanze presentate in base all’articolo 6 del D.L. n.193/2016 (prima rottamazione), nonché dell’articolo 1 del D.L. n.148/2017 (rottamazione bis).
Ne consegue, che tutti i decaduti dalla prime edizioni della rottamazione (inclusi coloro che non hanno rispettato la scadenza del 7 dicembre scorso), potranno, senza limiti di sorta, avere accesso alla sanatoria del saldo e stralcio.
I pagamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo definitivo e non saranno, dunque, rimborsabili. Gli stessi saranno, però, computati in deduzione dal costo dello stralcio.
Il legislatore, con il co. 193 dell’art. 1 cit., ha disciplinato, per i casi di rigetto della richiesta di “saldo e stralcio”, un’ipotesi di confluenza automatica nella rottamazione-ter. Più nel dettaglio, è stato disposto che:
- << Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.>>
Più semplicemente, in ipotesi di rigetto della richiesta di “saldo e stralcio” (stante il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero in presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito), l’agente della riscossione avvertirà il debitore che i suoi debiti, ove possibile, saranno automaticamente inclusi d’ufficio non già nella sanatoria del “saldo e stralcio”, bensì in quella della rottamazione-ter.
7. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE: RINUNCIA AI GIUDIZI IN CORSO ED ESTINZIONE DEL PROCESSO
È consentito l’ingresso alla procedura agevolata anche alle cartelle oggetto di contenzioso tributario, purché il contribuente coinvolto rinunci al procedimento in corso.
In buona sostanza, presentando la dichiarazione di sanatoria “saldo e stralcio”, il contribuente dovrà rinunciare al contenzioso in corso, di qualsiasi natura e in qualunque grado esso si trovi. Sulla falsa riga di quanto già previsto per le precedenti rottamazioni, si ritiene che tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.
Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate, la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
8. CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI A FINI ISEE
I commi da 195 a 197 dell’art. 1 cit., disciplinano le procedure di controllo delle autodichiarazioni rese a fini ISEE.
In definitiva, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, verificherà la correttezza dei dati indicati dal debitore ai fini della certificazione Isee, solo in caso di «fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi». La verifica potrà essere eseguita entro il 31 dicembre 2024, termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco dei contribuenti che hanno presentato la domanda, ai fini del discarico dai ruoli. Qualora nel corso dei controlli emergessero omissioni o irregolarità, il debitore sarà invitato a trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni. In difetto, l’istanza non produrrà gli effetti di legge. Stesse conseguenze in caso di omissioni del debitore che si traducano in falsità, fermi restando gli aspetti penali che tale comportamento determina.
[1] È necessario chiarire che il debito deve essere stato iscritto a ruolo.