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FIDEIUSSORI LIBERATI DAL DEBITO: ACCOLTA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER DECADENZA DEL TERMINE, CONVENUTO, TRA LE PARTI.

Si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Roma, con cui il Giudice accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da fideiussori, i quali rappresentavano che entrambe le fideiussioni prestate, dovevano essere considerate estinte, per decadenza del creditore dall’azione nei loro confronti, ai sensi della disciplina convenzionalmente pattuita dalle parti nei contratti.
Trattasi di fideiussione omnibus prestata dagli opponenti fino alla concorrenza di € 650.000,00 e di fideiussione specifica da questi rilasciata nell’anno 2011 in relazione alle esposizioni debitorie risultanti da un finanziamento chirografario stipulato dall’obbligato principale.
Al riguardo gli opponenti, rappresentavano che in specifici articoli delle fideiussioni, le parti hanno pattuito la seguente condizione: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”.
Il Giudice, pertanto, precisa che, in materia di fideiussione, poiché la norma di cui all’art. 1957 c.c. non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, ma anzi, ai fini della determinazione della tempestività della escussione della relativa garanzia una volta scaduta l’obbligazione principale, possiede carattere generale e derogabile dalle parti, queste possono prevedere in contratto un termine convenzionale esplicito per l’escussione, decorso il quale la garanzia fideiussoria perderà la sua efficacia, circostanza verificatasi nei contratti di fideiussione, oggetto del procedimento di opposizione.
Invero, pur rimanendo fermo il diritto sostanziale almeno sino alla totale estinzione del credito della banca verso il debitore principale, tuttavia, le parti hanno pattuito un termine decadenziale per agire nei confronti dei fideiussori, che risulta essere decorso prima della introduzione del procedimento monitorio.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Roma revoca il decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori, liberandoli dal debito.

Avv. Federica Bassano partner di MANDICO&partners

 

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