,

Fideiussioni ABI: cosa cambia dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026 e come può difendersi il fideiussore

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24825/2026 – pubblicata il 28 agosto 2026

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su una delle questioni più discusse degli ultimi anni in materia di fideiussioni bancarie, clausole ABI e tutela del fideiussore.

Con la sentenza n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026, la Suprema Corte ha chiarito quando le clausole contenute nelle fideiussioni che riproducono lo schema ABI possono essere contestate per violazione della normativa antitrust e quali prove sono necessarie, soprattutto quando si tratta di fideiussioni specifiche o stipulate fuori dal periodo esaminato dalla Banca d’Italia.

La decisione affronta anche un altro problema di grande rilevanza pratica: la decadenza della banca prevista dall’art. 1957 c.c. e gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta”.

Cosa sono le fideiussioni ABI?

Quando una banca concede un finanziamento, un’apertura di credito o altra forma di credito a un’impresa o a un privato, può chiedere a un terzo di garantire il debito.

Il fideiussore assume così il rischio di essere chiamato a pagare qualora il debitore principale non adempia.

Da anni è oggetto di contenzioso la presenza, in numerosi contratti bancari, di alcune clausole corrispondenti allo schema ABI, in particolare:

clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

La Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva accertato profili anticoncorrenziali relativi all’utilizzazione uniforme di queste clausole nello schema di fideiussione omnibus. La questione è poi arrivata più volte davanti alla Cassazione, fino alla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021. La stessa Corte di Cassazione, nel disporre il rinvio che ha portato alla nuova pronuncia, aveva individuato espressamente i problemi relativi alle garanzie stipulate fuori dal periodo 2002-2005, alle fideiussioni specifiche e all’art. 1957 c.c.

Cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 24825/2026?

Il messaggio principale può essere spiegato in modo semplice:

le Sezioni Unite non hanno stabilito che tutte le fideiussioni contenenti clausole ABI siano automaticamente nulle.

Per una fideiussione specifica stipulata al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia, la semplice presenza nel contratto delle tre clausole contestate non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’intesa anticoncorrenziale.

Il giudice deve verificare se il modello contrattuale utilizzato sia effettivamente riconducibile, nel periodo e nel mercato interessati, a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 rimane quindi un importante elemento di prova, ma, al di fuori del proprio perimetro temporale e oggettivo, non è sufficiente da solo. È questo uno dei passaggi centrali della nuova pronuncia.

Anche le fideiussioni specifiche possono essere contestate?

Sì, ed è un punto importante.

La Cassazione non esclude in assoluto le fideiussioni specifiche dalla tutela antitrust.

Ciò che cambia è la prova.

Il fideiussore che contesta quelle clausole dovrà fornire elementi capaci di dimostrare che il modello negoziale utilizzato era espressione di una standardizzazione anticoncorrenziale, e non semplicemente il risultato di una libera ed effettiva negoziazione individuale.

La controversia che ha portato alle Sezioni Unite riguardava proprio due fideiussioni specifiche del 2015 e nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Siracusa.

Quali prove possono diventare importanti?

È proprio qui che, dopo la sentenza n. 24825/2026, si sposta una parte importante della difesa del fideiussore.

Non basta limitarsi ad affermare:

“Il mio contratto contiene le clausole ABI, quindi è nullo”.

Occorre valutare e costruire la prova nel caso concreto.

Possono assumere rilievo, a seconda della controversia, moduli fideiussori utilizzati nello stesso periodo da diversi istituti bancari, contratti analoghi, condizioni generali di contratto, documentazione bancaria e altri elementi capaci di dimostrare l’utilizzazione standardizzata delle clausole.

La Cassazione affida infatti al giudice di merito l’accertamento della riconducibilità del modello negoziale alla pratica anticoncorrenziale.

Cosa succede con l’art. 1957 c.c.?

La sentenza contiene un secondo principio particolarmente importante.

L’art. 1957 c.c. disciplina i termini entro i quali il creditore deve attivarsi per conservare la garanzia fideiussoria.

Molti contratti bancari contengono però, oltre alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c., anche una clausola con cui il fideiussore si obbliga a pagare “a prima richiesta”.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, quando questa clausola è valida, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche attraverso una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante, pur se la distinta clausola di esenzione dal rispetto dei termini dell’art. 1957 sia stata dichiarata nulla perché riconducibile alla pratica anticoncorrenziale.

In termini semplici:

non sempre è necessario che la banca inizi una causa entro il termine. Una richiesta scritta tempestiva può essere sufficiente se opera la clausola “a prima richiesta”.

Fideiussione ABI: come può difendersi il garante?

Dopo questa decisione diventa ancora più importante non fermarsi alla sola lettura delle tre clausole ABI.

Occorre analizzare l’intero contratto e, soprattutto, ricostruire la vicenda concreta: quando è stata sottoscritta la fideiussione, se si tratta di garanzia omnibus o specifica, quali clausole contiene, se vi sia stata una vera trattativa individuale, quando si è verificato l’inadempimento, quando la banca ha richiesto il pagamento e cosa contenevano esattamente le comunicazioni inviate al fideiussore.

Deve inoltre essere verificata la possibile applicazione di ulteriori strumenti di tutela, che non vengono eliminati dalla sentenza: disciplina consumeristica quando il garante possiede i relativi requisiti, eventuale vessatorietà delle clausole, validità e limiti della garanzia, prova del credito, titolarità del credito in caso di cessione a SPV o società NPL e ulteriori eccezioni derivanti dal rapporto bancario.

La nuova sentenza, dunque, non elimina la possibilità di difendersi.

Impone, però, una difesa più tecnica e soprattutto supportata da prove concrete.

Cosa deve fare chi ha ricevuto una richiesta di pagamento dalla banca o da una società NPL?

Se hai firmato una fideiussione e hai ricevuto una diffida, una richiesta di pagamento, un decreto ingiuntivo o un atto giudiziario, è opportuno far esaminare tempestivamente il contratto e tutta la documentazione bancaria.

I termini per alcune difese processuali possono essere molto brevi e la sentenza n. 24825/2026 rende particolarmente importante verificare anche le date e il contenuto delle richieste inviate dalla banca.

Ogni fideiussione deve essere valutata singolarmente: non esiste una soluzione automatica valida per tutti i contratti.

Scarica la sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 24825/2026

Qui inserirei nel sito un pulsante molto evidente:

LEGGI LA SENTENZA

Avv. Monica Mandico – Fideiussioni bancarie e contenzioso bancario

L’Avv. Monica Mandico assiste privati, fideiussori e imprese nell’analisi delle fideiussioni bancarie, clausole ABI, contenzioso bancario, opposizioni a decreto ingiuntivo, crediti NPL e strumenti di tutela del debitore e del garante.

Per una valutazione della fideiussione è possibile richiedere l’esame del contratto e delle comunicazioni ricevute dalla banca o dal cessionario del credito.

Avv. Monica Mandico
Tel. 081 728 14 04
E-mail: avvocatomandico@libero.it
www.avvocatomandico.it

Il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa. La valutazione della validità o efficacia di una fideiussione richiede l’esame del singolo contratto e della documentazione relativa al rapporto garantito.