Estinto pignoramento presso terzi perchè la banca non prova il credito

Tribunale Ferrara Prov. n. 666/2022 R.G. pubbl. il 25/11/2022 Est. Ghedini

Nota cessionaria non deposita contratto di cessione e il pignoramento presso terzi viene estinto –

Caso seguito dall’avv Monica Mandico – Mandico & Partners

Pignoramento presso terzi – Cessione in blocco ex. art. 58 D.lgs. n. 385 del 1998 – Carenza legittimazione della creditrice – Mancata prova inclusione credito – Avviso Gazzetta Ufficiale – Liberazione delle somme vincolate – Estinzione dell’esecuzione

La parte che si afferma successore della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie la pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U., con l’indicazione di una serie di numeri che dovrebbero corrispondere ai crediti in sofferenza, serve solamente a dirimere eventuali conflitti fra più aventi causa dal medesimo cedente, ma non ha alcuna efficacia probatoria.

È necessaria, secondo la speciale disciplina di cui al D.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, la prova documentale mediante il deposito del relativo contratto di cessione, nonché della lista dei crediti ceduti, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Attesa la mancata prova della legittimazione attiva, si rigetta l’istanza di assegnazione, si dispone la liberazione delle somme vincolate, dichiarando l’estinzione dell’esecuzione.  (riproduzione riservata)

Segnalazione e massima a cura della Dott.ssa Bianca Tempesta del foro di Napoli

Caso seguito dall’Avv. Monica Mandico

SCARICA LA SENTENZA