Estinta la sanzione della Cassa Forense che non ha contestato in precedenza la mancata comunicazione dei redditi

Con la sentenza 17702 ( Cassazione Sezione Lavoro del 25 agosto 2020 – Cassa Forense) la Suprema Corte respinge il ricorso della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense che aveva applicato direttamente la sanzione.

Con tale sentenza, i giudici togati affermano che non può esserci erogazione della sanzione agli iscritti per l’omessa comunicazione dei redditi , senza prima contestare l’addebito.

Se ciò avviene, la sanzione è estinta.

La Suprema corte ammette che, in occasione della trasformazione in persone giuridiche private degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, c’è stata una sostanziale delegificazione della disciplina relativa sia ai rapporti contributivi, sia previdenziali, per le prestazioni in favore dei beneficiari.

L’autonomia della Cassa in tema di sanzioni si ferma in caso di sanzioni alla loro commisurazione, senza la possibilità di superare le disposizioni imperative della legge.

I regolamenti interni devono prevedere garanzie «in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio». E certamente tra queste tutele rientrano quelle dettate dalla legge 689/1991 (articoli 13 e 14) in tema di accertamento e preventiva contestazione dell’addebito.

I giudici di legittimità ricordano soprattutto il principio secondo il quale, l’estensione del sistema dell’esecuzione esattoriale, ad altre prestazioni imposte dalla legge «non implica di per sè che l’ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria, manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo e i conseguenti atti dell’esattore».

È sempre necessario, un preventivo accertamento delle somme pretese in base alla precedente dichiarazione dell’iscritto.

Il professionista va informato sulla violazione e deve essere messo nella condizione di far valere eventuali errori commessi dalla cassa.

In assenza di contestazione dell’addebito la sanzione è estinta.