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EFFETTO ANATOCISTICO E AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NUOVO CAPITOLO DI UN FILONE GIURISPRUDENZIALE –

Il dipartimento di diritto bancario dello Studio Legale Mandico&Partners, su impulso dei colleghi Monica Mandico e Fabio Nobili, segnala una recente CTU depositata in un giudizio pendente presso il Tribunale di S.M.C. Vetere che sembrerebbe dare nuova linfa, e speranza, alla annosa questione dell’anatocismo nell’ammortamento alla francese.

Infatti il consulente nominato dal giudice, in seguito alle istanze sollevate dallo Studio Mandico&Partners, formulava il seguente quesito: ” verifichi infine il Ctu il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento ed all’esito, nel caso di indeterminatezza rilevata, il Ctu proceda al ricalcolo del piano di ammortamento applicando la clausola sostitutiva ex art. 1284, terzo comma (interesse legale) per la durata del contratto ed epurando il conteggio di quanto già pagato, al fine di determinare l’importo residuo a debito o a credito …”

Al suddetto quesito il CTU, con chiara ed argomentata esposizione, affermava quanto segue: “Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua adozione comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d’interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi. La conseguenza di tale argomentazione porta il tecnico ad affermare che: “La verifica compiuta ha consentito di accertare che il totale degli interessi da corrispondere alla banca con tale alternativo regime sarebbe di gran lunga inferiore a quello discendente dallo sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta. Punto nodale della questione è dunque, a parere di chi scrive, stabilire se in presenza di effetti anatocistici impliciti e non espliciti (come si è sempre sostenuto, gli interessi ricompresi in ciascuna rata di rimborso di un prestito sono calcolati sul debito residuo per sola sorta capitale), possa comunque ravvisarsi la violazione del divieto assoluto di anatocismo ex art.1283 c.c.. In ogni caso inconfutabile pare essere un’ulteriore considerazione. Se è possibile rimborsare un prestito sia in regime di capitalizzazione composta degli interessi sia in regime di capitalizzazione semplice, è evidente che il criterio di capitalizzazione rappresenta una condizione economica del rapporto che deve necessariamente essere indicata in contratto ed accettata dal mutuatario.”

Ad oggi, infatti, la Giurisprudenza chiamata a pronunciarsi nel merito della questione, ha in larga parte negato la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, tuttavia, alla luce di quanto evidenziato, sembrerebbe insinuarsi, anche negli “addetti ai lavori” più lungimiranti una diversa interpretazione della questione.

D’altronde, un corretto punto di vista che dovrebbe essere preso in considerazione dai tecnici, chiamati a dirimere gli aspetti di matematica finanziaria sottoposti dai giudicanti, dovrebbe rivolgersi non tanto alla presenza dell’anatocismo nell’ammortamento, inteso in senso tecnico e puro, quanto piuttosto all’effetto di quest’ultimo che viene realizzato, appunto, a mezzo di un criterio di maturazione degli interessi improntato alla crescita esponenziale (capitalizzazione composta) in luogo di una crescita lineare (capitalizzazione semplice).

Auspicando che tale consulenza tecnica sia confermata nelle conclusioni anche dall’adito giudicante, sull’argomento trattato sicuramente si aprirà un nuovo capitolo. Vi terremo aggiornati.

Fabio Nobili

Avvocato 

 

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