E’ possibile sapere tutto dei conti del coniuge. Privacy. Separazioni e Divorzi
Di Monica Mandico Avvocato e Founder di Mandico&Partners e dello Sportello Sociale Anticirsi
Superato il paletto della PRIVACY e del Trattamento dei dati personali, è oggi possibile scoprire e conoscere, quando ci si separa o si divorzia, della situazione patrimoniale e reddituale del proprio prossimo ex coniuge, senza l’intervento di un provvedimento del Giudice.
E’ esercitabile, quindi, il diritto di accesso del coniuge alla documentazione tributaria dell’altro tenuta presso l’Agenzia delle Entrate, anche in preparazione del contenzioso giudiziale di una separazione coniugale
Difatti l’ex coniuge in via di separazione e/o di divorzio può accedere al conto corrente dell’altro coniuge senza limitazioni o autorizzazione del giudice del processo civile. Lo aveva già stabilito il Consiglio di Stato con due sentenze n. 5344 e 5347, emesse nel 2019 e confermate con la recente sentenza n. 19/2020 del 25 settembre “«Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990».
Fatto
La vicenda si riferisce al caso di un ricorso presentato avverso il diniego opposto da una Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate ad una richiesta di accesso agli atti formulata durante un giudizio di separazione giudiziale e volta ad accedere ed estrarre copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale di uno dei coniugi, conservata nell’anagrafe tributaria. La questione aveva ad oggetto la richiesta di accesso alle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’anagrafe tributaria e custodite nella sezione archivio dei rapporti finanziari.
L’Agenzia delle Entrate non aveva consentito l’accesso perchè il coniuge interessato si era opposto, specificando che per l’acquisizione della documentazione della sezione archivio dei rapporti finanziari, era comunque necessaria la previa autorizzazione del giudice investito della causa di separazione.
Il Tar, tuttavia accoglieva il ricorso, rilevando che in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio l’accesso alla documentazione fiscale, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro coniuge doveva ritenersi «oggettivamente utile» al perseguimento del fine di tutela, e ordinava di conseguenza all’amministrazione resistente di esibire alla parte ricorrente la documentazione richiesta consentendo di estrarne copia.
Ma contro questa sentenza l’amministrazione soccombente proponeva appello sulla base dell’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto accessibili i dati dell’anagrafe tributaria, ivi compresi quelli contenuti nella sezione archivio dei rapporti finanziari, senza l’autorizzazione del giudice della causa principale, ai sensi dell’art. 492-bis cod. proc. civ. Per l’amministrazione appellante, il Tar non avrebbe considerato il rapporto di specialità intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492-bis cod. proc. civ. e 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e la disciplina dell’accesso documentale di cui alla Legge n. 241/1990, ostativo all’applicazione di quest’ultima disciplina, e dovendo l’indispensabilità del documento ai fini della tutela giurisdizionale essere intesa (anche) come impossibilità di acquisire il documento attraverso le forme processuali tipiche già previste dall’ordinamento.
I giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito il pieno diritto del coniuge a visionare i conti bancari/situazioni fiscali dell’ex coniuge, facendolo rientrare di diritto a tutela delle parti deboli nel processo della famiglia. E’ dunque legittimo accedere all’estratto conto del ex marito esercitando il diritto previsto dalla legge 241/90.
Si consolida, così un orientamento che contrasta quello restrittivo che si era si ad oggi sostenuto che di fatto ostacolava la presa visione degli atti amministrativi conservati nella banca dati del Fisco.
Prima per poter accedere alla presa visione della documentazione bancaria, patrimoniale e reddituale dell’ex coniuge, si doveva seguire un iter:
fare istanza al giudice della separazione o divorzio;
ottenere l’autorizzazione del predetto giudice ( con tutte le lungaggini possibili del caso), che svolgeva una valutazione nel rispetto della privacy per i dati fiscali, patrimoniali e reddituali considerando la tutela degli interessi delle parti.
Risulta evidente che rimettere al solo giudice civile il contemperamento all’interno del giudizio del diritto all’accesso ai dati, da un lato, e del diritto alla riservatezza, dall’altro, determinerebbe in una illegittima limitazione del diritto di difesa di colui che, non potendo accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 Legge 241/1990, si troverebbe ad instaurare il giudizio “al buio”, con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (Tar Campania 02.10.2018, n. 5763; Tar Lazio 02.12.2010, n. 35020).
Il Consiglio di Stato ( con diverse sentenze dal 2019 ad oggi), ha invece semplificato e riformato il diritto all’accesso da parte dell’ex coniuge di prendere visione e chiedere una copia della documentazione bancaria (estratti conto corrente, libretti, ecc.), inoltre ha semplificato l’accesso e la presa visione della documentazione, fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, con modalità telematica, ove possibile, senza autorizzazione o limitazioni, al fine di istruire il contenzioso per la separazione e/o del divorzio innanzi al giudice del diritto di famiglia.
(Leggi anche: INFEDELTA’ FINANZIARIA )
Questo orientamento ridà luce all’esercizio del diritto dell’accesso difensivo (L.241/1990) quale strumento di presa visione della documentazione amministrativa del tutto distinto e indipendente rispetto all’eventuale procedimento giurisdizionale (civile o penale) in corso ed ai suoi mezzi istruttori.
«L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»;
Con la pronuncia di qualche mese fa, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, asserisce che le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo, che può essere esercitato in modo indipendente dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione dei documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, così come previsti nel processo civile.
Va rilevato, altresì, che il suddetto diritto è esercitabile a prescindere dalla previsione dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.
In merito alle modalità di acquisizione della documentazione, il collegio ha precisato che l’accesso difensivo agli atti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari presenti nell’anagrafe tributaria, può essere esercitato mediante estrazione di copia.
«L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;
(iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».
In conclusione
Alla luce di quanto sopra, l’Adunanza Plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto:
(i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;
(ii) «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»;
(iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;
(iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».
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Sul tema leggi anche: INFEDELTA’ FINANZIARIA: provvedimento