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E’ nullo l’atto ricevuto dall’OCC e non dal debitore

Si segnala, in materia fallimentare quanto afferma la Cassazione nella sentenza SCARICA LA DECISIONE n. 21828/2021, la quale stabilisce che l’organismo di composizione della crisi, cosiddetto O.C.C., non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione, «né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla corte di Cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertono sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto».

La decisione riguarda l’omologazione di un accordo di composizione della crisi nella procedura di sovraindebitamento di un imprenditore, impugnata dalla banca creditrice che notificava il ricorso esclusivamente all’O.C.C..

In tal caso, il ricorso doveva ritenersi inammissibile perché non notificato al debitore, unico soggetto legittimato a riceverlo.

La Suprema corte nella sentenza richiama le funzioni che l’O.C.C. è tenuto a svolgere nelle diverse fasi delle procedure di composizione della crisi, ma non vi è  la rappresentanza del debitore né della procedura.

Sottolinea il Collegio, è sempre il debitore che pone in essere gli atti di gestione o che esegue quanto proposto,  l’O.C.C. non «diviene parte necessaria, né, tantomeno, diretto ed esclusivo destinatario di qualsiasi atto processuale attinente alla procedura in sé», confermando quanto indicato nella legge n. 3/2012, che prevede come contraddittore necessario nel giudizio di omologazione il commissario giudiziale.