Discoteca chiusa per emergenza CoVid19, il locatore non può incassare le cambiali a garanzia
In tema di mancato pagamento dei canoni di locazione di esercizi commerciali che hanno subito, per l’emergenza CoVid19, l’obbligo della chiusura, anche il Tribunale di Genova si pronuncia a favore del locatario, esercente attività di intrattenimento (una discoteca), intimando al locatore di astenersi dall’incasso delle cambiali ricevute a titolo di garanzia.
Viene quindi consolidata, al momento nelle procedure d’urgenza, l’orientamento che attribuisce un ruolo determinante alla chiusura delle attività commerciali imposte dall’emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi.
Il locatore aveva sempre pagato, anche la mensilità di marzo, non quelle di aprile e maggio.
Data l’impossibilità di procedere al pagamento per crisi di liquidità, a causa delle misure restrittive in vigore, l’attività imprenditoriale (discoteca) a far data dal 23 febbraio 2020, era stata chiusa e lo è tutt’ora.
Inoltre, il locatario, aveva dichiarato al locatore, che qualora gli effetti dati a garanzia, fossero stati posti all’incasso, questi non avrebbero trovato copertura, causa la mancanza di liquidità, ed avrebbe quindi subito ulteriori danni, dal sicuro protesto oltre che a venire segnalato alla Centrale Rischi, ricadendo ciò su tutti i rapporti commerciali e bancari.
La III Sezione civile del tribunale di Genova, ha ordinato quindi di:
- «di astenersi dalla presentazione all’incasso dei titoli cambiari in suo possesso a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dell’azienda e del canone di affitto dei locali, astenendosi altresì dall’effettuare girate delle suddette cambiali a favore di terzi»
Il provvedimento in allegato: