Dichiarata la nullità delle fideiussioni- Condannata la Banca
Tribunale di Milano – Sezione civile QUATTORDICESIMA -TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SPECIALIZZATA IMPRESA “A” – Sentenza n. 5352/2023 pubbl. il 28/06/2023
La Legge n.287/1990 detta norme a tutela della libertà della concorrenza e del mercato aventi come destinatari tutti i soggetti che operano sul mercato, imprenditori e non solo consumatori (Cass. S.U. 04/02/2005 n.2207; Cass. S.U. 30/12/2021 n.41994), compreso il fideiussore odierno attore, socio al 33,5 % nonché amministratore unico della società debitrice S.r.l. il quale pertanto risulta essere portatore di un interesse economico ai finanziamenti/aperture di credito ottenuti dalla S.r.l., rappresentata proprio e connesso all’attività di imprenditoriale svolta tramite detta società, che ne esclude la qualità di consumatore (Cass. 26/03/2019 n.8419).
Il tenore letterale delle fideiussioni oggetto di lite rende evidente che si tratta di fideiussioni omnibus e non già di contratti autonomi di garanzia. Infatti, richiamato il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni val di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia” (Cass. S.U. 18/02/2010 n.3947; Cass. 03/12/2020 n.27619), si rileva che nell’art.7 delle fideiussioni in questione la previsione dell’obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” non è accompagnata anche dalla formula “e senza eccezioni”, indispensabile per la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, quale formula che esprime l’autonomia dell’impegno del garante rispetto all’obbligazione del debitore principale, in contrapposizione con l’accessorietà dell’obbligo del fideiussore rispetto a quello del debitore principale, che contraddistingue la fideiussione.