Debito stralciato e la casa familiare è salva: Continua l’azione sociale dello studio MANDICO&partners grazie ad un Accordo di Composizione della Crisi.
Il Tribunale di Napoli, VII sezione Civile, nella persona del giudice unico Dott. ssa Loredana Ferrara, con provvedimento dell’ 22.02.2022 ha omologato l’accordo di composizione della crisi presentato dall’ Avvocato Annalisa Attanasio e dall’ Advisor Dott. Paolo Binetti con Gestore della Crisi Avv. Monica Mandico.
L’accordo di composizione della crisi veniva proposto congiuntamente ai sensi dell’articolo 7-bis della legge n. 3/2012 da un intero nucleo familiare. La norma in questione, inserita con l. n. 176/2020, estende i requisiti soggettivi di accesso, con la previsione dell’esdebitazione di un intero nucleo familiare le cui vicende debitorie siano inevitabilmente intersecate. La riforma ha reso possibile la gestione unitaria di più procedure quando queste riguardino membri della stessa famiglia e consegue lo scopo, raggiunto con questo accordo, della risoluzione complessiva dell’indebitamento della famiglia, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.
Il ricorso presentato dall’ Avv. Attanasio e dall’ Advisor Dott. Binetti risolve in modo unitario la crisi economica del nucleo familiare proponendo ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con uno stralcio dei debiti considerevole: L’indebitamento complessivo familiare di € 437.391,38 viene ridotto al pagamento della somma complessiva di € 287.169,28 da corrispondere in 120 rate che si concluderanno nel termine di 10 anni e 1 mese.
Questo piano ha permesso alla famiglia di salvare la casa, unico bene rimasto ai ricorrenti.
L’accordo ha ottenuto il 60% dei consensi dei creditori della procedura e prevede il pagamento del 100% del credito privilegiato e del credito ipotecario ma non immediatamente, bensì con una dilazione di pagamento oltre l’anno di moratoria e il riconoscimento degli interessi.
Con riferimento alla tematica della moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati, il Giudice, correttamente ha dedotto che “l’opinione prevalente che si è formata in giurisprudenza, sia pur nell’ambito del concordato preventivo (cfr. da ultimo Cass. n. 11882 del 24/06/2020), è quella di lasciare al soggetto proponente la possibilità di prevedere tempistiche di pagamento dei creditori privilegiati anche più lontani nel tempo. Ove, poi, il piano preveda la soddisfazione dei creditori privilegiati in tempi non immediati, ma più lunghi, saranno i privilegiati medesimi ad esprimersi in proposito attraverso il diritto di voto a loro riconosciuto.”
Sui voti negativi espressi dai creditori, il Giudice ha risolto e superato brillantemente le contestazioni facendo riferimento all’ art. 12 comma 2 l. 3 del 2012 secondo cui “Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda” Difatti il raggiungimento della maggioranza non risulta influenzato dall’adesione all’una o all’altra ipotesi interpretativa.
L’avv. Mandico nel ruolo di Occ inoltre ha sul punto chiaramente evidenziato l’aspetto della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, sia per il creditore ipotecario che per il restante ceto creditorio.
Ciò posto, il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa Loredana Ferrara ha omologato l’accordo di composizione della crisi, salvando la prima ed unica abitazione della famiglia ricorrente e consentendo ai componenti di svolgere una vita dignitosa nonostante la mole di debiti che avevano contratto nel tempo.