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Debiti delle famiglie: i bisogni familiari provenienti da un fondo patrimoniale, non possono essere aggrediti (cass. 2904/2021)

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’esecuzione sui beni inseriti in un fondo patrimoniale per debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa o di qualsiasi altra tipologia di attività professionale, così stravolgendo gli orientamenti precedenti.

 

Innanzitutto al fine di comprendere a pieno la portata che la decisione in commento può avere per cittadini e famiglie, ma anche imprenditori, occorre rammentare in cosa consiste e le finalità del fondo patrimoniale.

Tale fondo rappresenta uno strumento attraverso cui uno o entrambi i coniugi, oppure un terzo costituiscono su determinati beni immobili o mobili registrati (ad es. auto, casa) o titoli di credito un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei soli bisogni familiari così proteggendoli da possibili condizioni economiche avverse e renderli non aggredibili da eventuali debiti contratti per bisogni diversi rispetto a quelli della famiglia. Appare utile sottolineare anche che non essendo prevista una precisa definizione legislativa di bisogni familiari, la più recente giurisprudenza degli stessi sta adottando una concezione ed interpretazione estensiva facendo confluire tutti i beni essenziali per la sopravvivenza e sviluppo della famiglia come, casa e le spese ad essa relative (per es. affitto, condominio, utense), istruzione dei figli, e via dicendo, restando escluse le sole spese superflue o meramente speculative.

Infine, secondo giurisprudenza costante ai creditori è comunque data possibilità di far valere l’inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) tramite azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.).

In sostanza, chi inserisce beni di questo tipo in un fondo patrimoniale e contrae un debito in ambito lavorativo, non se li vedrà aggredire. Ciò però non vale se il debito sia inerente ad uno dei beni inseriti nel fondo, in questo caso infatti il bene potrà essere preteso dal creditore, per esempio se all’interno del fondo è inserito il mutuo della casa e si è in mora con le rate la banca potrà ugualmente aggredire l’immobile per soddisfarsi.

Ciò premesso, l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civ., dell’8 febbraio 2021, n. 2904 ha ad oggetto una delle questioni maggiormente dibattute in tema di fondo patrimoniale, quella cioè che vede a confronto le ragioni della famiglia, a cui presidio vige l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo, e quelle del ceto creditorio volte a contrastare un uso distorto dell’istituto.

In questo caso la Suprema Corte, adita da un debitore pater familias che contestava il pignoramento su beni rientranti in un fondo patrimoniale di cui era titolare operato da parte della banca sua creditrice per una fideiussione da questi prestata nell’ambito della sua attività imprenditoriale, ha affermato che perché un debito possa dirsi contratto per il soddisfacimento di bisogni familiari, e quindi dare luogo ad azione esecutiva sul fondo patrimoniale, è necessario che «la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia».

Inoltre la Corte ha ritenuto come sia comunemente riconosciuto che le obbligazioni sottoscritte nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale sono assunte per scopi normalmente estranei ai bisogni familiari in senso lato inteso, tuttavia, nello stesso tempo, la Corte ha rilevato anche che ciò non basta ad escludere in via assoluta qualsivoglia connessione, pertanto ha stabilito la necessarietà da parte del giudice incaricato di accertare il tipo di relazione sussistente tra il fatto generante il debito ed i bisogni della famiglia, la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti dei creditori, nonché la prova della consapevolezza degli stesi creditori sin dal momento del sorgere dell’obbligazione debitoria che la stessa sia stata contratta per finalità diverse estranee alla famiglia (art. 170 c.c.). Rilevando infine come la Corte di merito abbia disatteso tali principi e criteri, basandosi invece su mere presunzioni.

 

Quindi, in virtù di una tale decisione per la Cassazione non risulta più rinvenibile una connessione automatica tra i debiti assunti per motivi di lavoro e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore, salvo sempre ovviamente la produzione di una prova contraria.

Ciò significa che i beni inseriti in un fondo patrimoniale restano intoccabili quando un cittadino contrae un debito nell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale.

 

In questo modo è stata riconosciuto un ulteriore principio a tutela di famiglie, ma anche di imprenditori e lavoratori che si trovano in una situazione debitoria.

avv. Monica Mandico / p. avv. Nicola Numeroso

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