Il credito “Buy Now, Pay Later” e la sfida della meritevolezza nel piccolo credito digitale
Il credito “Buy Now, Pay Later” e la sfida della meritevolezza nel piccolo credito digitale
di Avv. Pasquale Capaldo
Il crescente utilizzo di strumenti di pagamento rateale a breve termine, noti come “Buy Now, Pay Later” (BNPL), pone una serie di interrogativi giuridici legati alla qualificazione del credito, all’obbligo di istruttoria, alla valutazione della meritevolezza e al rischio di sovraindebitamento. Questo articolo analizza i principali profili di criticità giuridica, con riferimento a operatori come Klarna, anche alla luce delle loro recenti difficoltà finanziarie.
1. Introduzione: dalla semplicità operativa alla complessità giuridica
Il piccolo credito al consumo ha conosciuto un’evoluzione significativa negli ultimi anni, spostandosi dai canali tradizionali bancari a piattaforme fintech che operano secondo modelli di concessione ultra-semplificata. L’esperienza d’uso è progettata per rendere la richiesta di credito quasi impercettibile: bastano pochi clic per rateizzare l’acquisto di beni di consumo, anche di modesto valore. Il rischio, però, è quello di una normalizzazione del debito privo di consapevolezza giuridica e di una compressione delle garanzie per il consumatore.
2. La questione della meritevolezza e dell’istruttoria
L’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB) impone agli intermediari l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore prima della concessione del finanziamento. Tale obbligo è previsto anche per il credito al consumo ex D.lgs. n. 141/2010, che recepisce la direttiva 2008/48/CE. Tuttavia, nel caso dei servizi BNPL, la verifica della meritevolezza viene spesso svolta in modo automatico, sulla base di algoritmi proprietari non sempre trasparenti, o addirittura omessa in ragione dell’entità ridotta del credito. Questa prassi solleva dubbi sulla conformità del modello alle finalità di tutela del consumatore e di prevenzione del sovraindebitamento, richiamate anche dall’art. 3 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005), in un’ottica di correttezza e buona fede nella formazione del contratto.
3. BNPL e rischio sistemico: il caso Klarna
Il modello BNPL si basa su una logica di anticipazione di liquidità da parte di un soggetto terzo, che assume il rischio di credito in cambio di una commissione, spesso pagata dal venditore. Tuttavia, recenti dati economici sollevano interrogativi circa la sostenibilità di questo approccio. Klarna, tra i principali operatori globali, ha chiuso l’ultimo esercizio con perdite raddoppiate rispetto all’anno precedente, segno di uno squilibrio strutturale tra volumi erogati e recupero effettivo dei crediti.
Se un soggetto creditizio opera in perdita sistemica, diventa lecito dubitare della solidità delle garanzie offerte ai consumatori, specie in caso di contenzioso o difficoltà nella restituzione del debito.
4. Consumo virale e deresponsabilizzazione del debitore
A complicare il quadro interviene il fenomeno mediatico noto come “Klarna debts trend”, virale su TikTok e Instagram, in cui giovani utenti si mostrano mentre godono di vacanze o esperienze lussuose, dichiarando ironicamente di aver “saltato una rata”. Il sottinteso è chiaro: quei soldi sono già stati spesi per vivere il momento. La rata? Problema futuro. L’atteggiamento banalizza l’inadempimento contrattuale, alimentando un clima culturale in cui l’obbligazione finanziaria viene percepita come reversibile, elastica, priva di conseguenze. Questo scenario mina i fondamenti stessi dell’obbligazione creditizia, e richiede un intervento sistemico per ripristinare un equilibrio tra accessibilità del credito e responsabilità contrattuale.
5. Implicazioni legali
Il primo nodo è la qualificazione giuridica di questi strumenti. Si tratta a tutti gli effetti di operazioni di finanziamento soggette alla disciplina del credito al consumo, così come definita dal D.lgs. 141/2010, che ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE.
L’operatore, di fatto, anticipa l’intera somma – con scorporata una commissione – all’esercente, per poi attendere il pagamento dell’importo da parte del richiedente.
L’attrattiva psicologica del piccolo debito, unita all’apparente assenza di costi o interessi (che spesso sono solo differiti o incorporati nel prezzo finale), rappresenta un inganno legalmente tollerato, ma economicamente pericoloso.
In Francia e in Germania, le autorità di vigilanza hanno già avviato procedimenti per rafforzare i controlli su queste forme di credito.
In Italia, invece, la mancanza di un inquadramento normativo specifico per il BNPL lascia troppo spazio all’autoregolazione di soggetti privati.
Questo significa che in caso di mancato pagamento, il proprio nominativo verrà segnalato al Crif.; ciò vuol dire che il Sistema di Informazioni Creditizie segnalerà il “vacanziere” come cattivo pagatore, con conseguenze molto importanti sulle future possibilità di accesso al credito.
Conclusioni: verso un nuovo quadro regolatorio
Il piccolo credito, anche quando digitalizzato e presentato in forme accattivanti, non può essere sottratto ai presìdi giuridici tradizionali: trasparenza, informazione, istruttoria, meritevolezza. Occorre un aggiornamento della normativa per includere esplicitamente i servizi BNPL tra le forme di credito al consumo soggette a verifica preventiva. Solo così sarà possibile tutelare in modo effettivo il consumatore e garantire la sostenibilità di un sistema sempre più pervasivo, ma oggi privo di fondamenti giuridici solidi.
Occorre altresì svolgere una corretta informazione ed educazione finanziaria, poiché solo in questo modo uno strumento che può avere l’effetto positivo di una più oculata gestione delle finanze, possa trasformarsi in un debito da cui uscire.