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Covid e sicurezza sul lavoro: primo intervento del tribunale di Firenze

Per ripartire, è necessario che la normativa sulla prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, contenga le misure da attuare per fronteggiare l’emergenza CoVid.
Il momento critico che il mondo del lavoro sta vivendo, a causa dei blocchi dovuti all’emergenza, ha determinato un cortocircuito, tra ciò che  l’elemento coronavirus ha trasportato  dall’esterno e i provvedimenti adottati d’urgenza dal Governo e dalle Parti sociali,  con una valenza interna ai luoghi di lavoro.

Le soluzioni indicate nel protocollo redatto dal governo e dalle parti sociali,  devono rispondere ad un criterio di ragionevolezza, considerando l’obiettivo primario che è quello di tutelare la salute dei lavoratori, rendendolo però compatibile con le esigenze organizzative e produttive delle imprese.

L’art. 2087 c.c., e la lettera n) dell’art. 2, co. 1, d.lgs. 81/08, definiscono la « prevenzione » come:

  • il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Il rapporto  è quindi bidirezionale, che c’è o può esserci, tra i rischi “interni” ed “esterni” all’ambiente di lavoro.

Nel caso specifico all’emergenza epidemica, il fattore di rischio è comune all’ambiente esterno, può essere trasportato nei luoghi di lavoro, ma  attraverso i lavoratori, può essere trasmesso all’esterno.
E’ già nota la fattispecie dei rischi,  derivanti dall’ambiente esterno, ritenuti rientranti nell’ambito di protezione dell’obbligo di sicurezza datoriale, in tal modo sostanzialmente convertendosi da rischi “generici” a rischi “specifici” .

Ed anche in questi casi è possibile un incrocio tra disposizioni “generali” riferite a tutti i cittadini e misure specifiche adottate dalle aziende.

Se in paesi  esteri, si creano particolari rischi per la salute, per la presenza di agenti biologici (virus/batteri) particolarmente nocivi, in tali casi, il Governo,  potrà disporre misure ritenute necessarie per tutti i cittadini che devono recarsi in quelle zone (avvertenze, limitazioni, vaccinazioni, etc.).

Se il lavoratore, per esempio, viene inviato in missione, in questi territori, le aziende, che svolgono attività in tali zone, dovranno adeguare le misure aziendali di prevenzione a quei particolari rischi, partendo dalle eventuali indicazioni governative, ma anche andando oltre ed applicando le specifiche normative di prevenzione.

Di questi ultimi giorni, faccio rilevare un interessante decreto cautelare…

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Tribunale di Firenze, Sez. Lav., 01 aprile 2020, n. 886 – Attività di _rider_ e obbligo di consegna di dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19