Corte di Giustizia della Comunità Europea -17 maggio 2022 – clausole abusive
SI PUO’ 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐄 NEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE, ED IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO, 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐋𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 CALUSOLE VESSATORIE, 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 NEL 𝐂𝐀𝐒𝐎 IN CUI IL CREDITORE AGISCA SULLA BASE 𝐃𝐈 UN 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐆𝐈𝐔𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐒𝐓𝐎-DIVENTATO ESECUTIVO.
Sulle cause C-693/19 e C-831/19, di rinvio pregiudiziale, aventi ad oggetto l’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Corte di Giustizia si è pronunciata con la sentenza del 17.5.2022. Tali domande venivano presentate nell’ambito di procedimenti di esecuzioni forzate basati su titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) che avevano acquisito autorità di cosa giudicata, per mancata opposizione.
La Corte di Giustizia Europea ha riunito de domande di pronuncia pregiudiziale ed ha statuito il seguente principio di diritto:
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‑ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
Sulla normativa dell’Unione Europea di riferimento va precisato quanto segue:
- direttiva 93/13
L’articolo 2, lettera b), di tale direttiva così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”
- L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
- Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Secondo la statuizione della Corte sarebbe irrilevante il cd “Giudicato implicito”, generatosi a seguito del decreto ingiuntivo non opposto entro i 40 giorni previsti dall’ art 647 del codice di rito italiano.
Nella sentenza intervenuta a seguito del rinvio del Tribunale di Milano, il Giudice del rinvio sollevava la seguente questione pregiudiziale:
«Se ed a quali condizioni gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e l’articolo 47 della [Carta] ostino ad un ordinamento nazionale, come quello italiano, che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, in caso di manifestazione di volontà del consumatore di volersi avvalere della abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito».
Orbene secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (v., in particolare, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60)
Alla luce di una tale situazione di inferiorità-squilibrio, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori e siano quindi NULLE. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a rimediare lo squilibrio contrattuale delle parti e finalizzata a ristabilire l’uguaglianza (v., in particolare, sentenze del 21dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e55, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 41).
A tale proposito, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. (sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; del 21 dicembre2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 43). Da qui ne discenderebbe la rilevabilità officiosa della nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa posta a tutela del consumatore.
Nonostante l’importanza che il principio di autorità di cosa giudicata rivesta nell’ordinamento italiano[1] e nel diritto dell’Unione in genere, la Corte ha ribadito che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione.
È irrilevante anche la circostanza secondo cui il consumatore – fideiussore, ignorasse la sua qualifica di contraente debole al momento in cui gli sia stato notificato il decreto ingiuntivo.
La conseguenza logico giuridica di tale affermazione comporterebbe che anche i decreti ingiuntivi passati in giudicato potranno essere opposti, e la relativa nullità del titolo potrà essere rilevata d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 personale 𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟓, 𝐨𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 (𝐜𝐮𝐢 𝐩𝐨𝐢 𝐡𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐜𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞) 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐢𝐮𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 c𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞.
È irrilevante anche lo stato in cui si trova il giudizio di esecuzione nel senso che il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla nullità del titolo con cui è stata azionata la procedura esecutiva in qualunque momento.
Nell’ipotesi in cui il bene staggito sia stato venduto all’asta, secondo la Corte, è inoltre necessario assicurare al consumatore il risarcimento del danno patito. (Rinvio pregiudiziale Tribunale Spagnolo) Pertanto, 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞; 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐭𝐚, 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨.
Per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale dello Stato della Romania, la Corte ha statuito che il cd Tasso floor[2] è da considerarsi clausola vessatoria per mancanza di trasparenza. Il consumatore che sia stato obbligato a pagare una somma di denaro in interessi, scaturenti da un mutuo con tasso floor sarà legittimato alla restituzione di quanto indebitamente pagato in applicazione della clausola.
In conclusione, nei rapporti tra consumatore e professionista, se non vi è stata espressa pronuncia di vessatorietà delle clausole, questa può essere eccepita dalle parti e rilevata d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione e comunque in generale in ogni stato e grado del processo.
Inizia così una nuova era nella difesa dei consumatori esecutati sulla base di decreti ingiuntivi non opposti, i quali potranno far valere la nullità del titolo anche in fase avanzata dell’esecuzione immobiliare.
Ci si augura pertanto che le Corti Italiane applichino i principi contenuti in questa epocale statuizione della Corte di Giustizia Europea.
[1] Art 2909 cc “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” (GIUDICATO SOSTANZIALE); ART 324 C.P.C. “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395” (GIUDICATO FORMALE)
[2] Il floor bancario altro non è che un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere. In tal modo gli istituti di credito si proteggono da eventuali flessioni significative del tasso Euribor.
PER APPRONFONDIMENTI SULLE FIDEIUSSIONI BANCARIE NULLE