Coronavirus: sospensione degli atti impositivi dei contratti per causa di forza maggiore.
La recente diffusione del CoVid19 sul territorio nazionale e l’adozione di provvedimenti urgenti per il suo contenimento hanno inciso, sulla normale operatività delle imprese italiane in settori vitali per l’economia, come il commercio, il turismo, la ricettività, la ristorazione.
Per effetto di tali provvedimenti, le imprese potrebbero non essere più in grado di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte o, comunque, di farlo entro i termini contrattualmente stabiliti.
Potrebbe anche accadere che, le stesse parti che dovrebbero ricevere le prestazioni potrebbero non essere più in grado di utilizzarle o persino rifiutarle, invocando una sopravvenuta carenza di interesse legata all’attuale situazione emergenziale.
Tra i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza, si segnalano in particolare:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”);
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (“Misure urgenti per il sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), applicabili sull’intero territorio nazionale.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale).
Con tali provvedimenti sono state adottate misure di contenimento, tra cui anche:
- misure restrittive della libertà personale e di circolazione (i.e., divieti di allontanamento e di accesso; applicazione della quarantena; limitazione all’accesso o sospensione dei servizi di trasporto terrestre, aereo, ferroviario e marittimo);
- sospensione di manifestazioni, eventi e ogni forma di riunione;
- sospensione di viaggi organizzati, gite scolastiche e attività turistiche;
- sospensione del servizio di trasporto di merci;
- chiusura delle attività commerciali (vedi allegato dpcm 11 marzo 2020).
Sono state altresì introdotte misure urgenti per consentire di ottenere il rimborso di quanto pagato – o, in alternativa, un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno – a quanti abbiano acquistato titoli di viaggio o pacchetti turistici e non possano più utilizzarli a causa dell’epidemia in corso (ad esempio, perché contagiati, sottoposti quarantena o destinatari di un divieto di allontanamento).
Anche se non riguardando direttamente i contratti pendenti, i provvedimenti indicati potrebbero incidere sulla capacità delle parti di eseguire o ricevere le relative prestazioni.
Essi potrebbero, infatti, determinare l’impossibilità sopravvenuta delle prestazioni (art. 1256 c.c.) per effetto del c.d. “factum principis”, che ricorre quando provvedimenti legislativi o amministrativi emanati dopo la conclusione del contratto rendano oggettivamente impossibile eseguire la prestazione.
Limitando la libertà di movimento delle persone e vietando lo svolgimento di eventi e attività commerciali, tali provvedimenti possono dare luogo a:
- sopravvenuta impossibilità definitiva di eseguire la prestazione (es. cancellazione di treni diretti verso zone interessate da misure restrittive);
- sopravvenuta impossibilità temporanea di eseguire la prestazione ;
- eccessiva onerosità sopravvenuta;
- sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione (fattispecie non disciplinata dal codice civile, ma contemplata dalla giurisprudenza;
- sopravvenuta carenza di interesse a ricevere la prestazione.
Per poter determinare l’impossibilità della prestazione, gli ordini o i divieti emanati dell’autorità devono essere:
- del tutto estranei alla volontà dell’obbligato (Cass. Civ., n. 21973/07);
- non ragionevolmente prevedibili, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione (Cass. Civ., n. 2059/2000).
SEGUE…….
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