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Contratti Bancari – Carenza di legittimazione – fusione per incorporazione: rilevabilità d’ufficio difetto di legittimazione

Corte d’Appello di Roma Sentenza n. 2135/2021 pubblicata il 23/03/2021 RG n. 6848/2016

Contratti Bancari – Carenza di legittimazione – fusione per incorporazione – rilevabilità d’ufficio, in ogni grado e stato del giudizio, del difetto di legittimazione.

La I sezione della Corte d’Appello di Roma conferma la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Civitavecchia, che, in seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dal debitore principale e dai fideiussori, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo. La motivazione che vi soggiace è legata alla circostanza che il decreto ingiuntivo era stato richiesto (ed ottenuto) da una Società che successivamente era stata incorporata da un’altra Società. Ebbene, il decreto ingiuntivo era stato notificato dalla società incorporata, che risultava di fatto estinta. L’inesistenza giuridica della società notificante all’atto della notifica del decreto ingiuntivo – si legge nella sentenza – rende il provvedimento stesso nullo.
Il motivo d’impugnazione si fonda, sulla mancata pronuncia da parte del Giudice di prime cure, circa la legittimazione dell’intervento – svolto in primo grado dalla società interventrice (ed appellante), nella qualità di mandataria di altra società, in virtù di un contratto di cessione. Sul punto, la Corte d’Appello rileva innanzitutto che la sentenza impugnata ha riguardato il rapporto fra l’originaria creditrice ed i debitori, il ché travolge la validità ed efficacia di tutti i rapporti successivi. Inoltre, secondo i Giudici capitolini risultava, da una verifica della G.U. agli atti, che la cessione non era ricompresa fra i crediti ceduti.
Infine, nel provvedimento in parola, appare rilevante il richiamo alla sentenza Cassazione. Civile SS.UU. n° 2951/16 in base alla quale il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico è rilevabile d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, se emerge dagli atti causa.

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