CONOSCERE LA PRIVACY: LA CASSAZIONE CONDANNA CHI STRESSA IL DEBITORE
La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto alla privacy del debitore.
L’Autorità Garante, ha definito un’elenco di comportamenti da considerarsi vietati perché troppo lesivi della riservatezza e della tranquillità del domicilio.
Si tratta, comunque di questioni che si pongono su di un piano differente rispetto all’ inadempimento civile verso il creditore.
L’eventuale risarcimento del danno per violazione della privacy non modifica lo stato del debitore, che comunque rimane tale fino all’adempimento delle suo obbligazioni.
Quando si parla di società di recupero crediti ,si fa riferimento a soggetti esterni alla struttura del creditore che non si avvalgono dei tribunali, ma utilizzano i cosi detti strumenti stragiudiziali:
– telefonate, solleciti scritti, tentativi di contatto domiciliare.
Salvo che non abbiano ottenuto una espressa cessione del credito da parte del creditore, le società di recupero crediti non hanno il potere di agire in via giudiziale contro il debitore. Possono cioè solo tentare transazioni e saldi e stralcio, concedere dilazioni di pagamento; ma non possono citarlo in in causa o agire contro di lui con un decreto ingiuntivo. Solo il titolare del credito ha la possibilità di ricorrere davanti al giudice.
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