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CONOSCERE LA PRIVACY: IL MONITORAGGIO DEL DIPENDENTE SUL LUOGO DI LAVORO

Il monitoraggio dell’attività del dipendente da parte del datore di lavoro, con strumenti di controllo a distanza, è vietato.

Tutte le norme esistenti tendono a regolare i casi in cui, attraverso strumenti di controllo, sia possibile monitorare l’attività di un dipendente perseguendo uno scopo differente.

I casi sono molteplici e, con lo sviluppo della tecnologia che consente sempre in maggiori situazioni il lavoro da remoto, c.d. smartworking, è molto importante avere chiara e aggiornata la situazione normativa sull’argomento.

La disciplina originaria in materia di controlli a distanza era rappresentata dal vecchio art. 4 legge n.300/1970 , che precludeva in senso assoluto l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Al secondo comma era prevista e quindi, concessa, l’installazione dettata da “esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro.”

Tale possibilità era, comunque, subordinata al raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, dovendosi intendere precluso l’utilizzo delle eventuali risultanze della sorveglianza a fini disciplinari. Negli anni la giurisprudenza ha superato,la rigidità imposta dalla norma, ammettendo la possibilità di effettuare i c.d. “controlli difensivi”, a vantaggio del datore di lavoro.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 4746/2002, cui seguirono numerose altre conformi, ritenne estranei al predetto divieto “i controlli atti ad accertare condotte illecite del lavoratore”.

Come spesso accade, però nel tempo, la giurisprudenza non si è mostrata sempre così uniforme e, a tal proposito, è importante segnalare la sent. N. 16622/2012 secondo la quale, in riferimento ad un centralino idoneo a rilevare il numero di telefonate effettuate dai dipendenti, dichiarò inutilizzabili i dati estrapolati al fine di provare l’inadempimento contrattuale del dipendente, contrapponendo al diritto di controllo il diritto alla riservatezza del lavoratore.

Il più importante intervento legislativo in merito è avvenuto con il D. lgs n. 151/2015, c.d. Jobs Act, dove il legislatore ha modificato l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, abrogando l’espresso divieto di controlli a distanza dell’attività lavorativa.

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GLI STATI GENERALI

sentenza 4746 2002

cass n. 16622 01.10.2012

cassa penale 38882 2018

Sentenza 17 luglio 2007, n. 15892