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CONOSCERE LA PRIVACY: I SOCIAL NETWORK ED IL CONTROLLO SUL LAVORATORE

Si vuole dare particolare attenzione, in quest’articolo, al rapporto tra controllo a distanza del lavoratore e social network.

Nella società attuale, questi mezzi di comunicazione e socializzazione sono ormai ordinari,  in una realtà legata al continuo sviluppo tecnologico alla relativa circolazione dei dati e ciò fa nascere molte problematiche.

Il controllo del lavoratore su un social network, può attivarsi sin dalla creazione di un profilo identificativo. Questo crea delle connessioni che a loro volta possono generare un controllo involontario, rendendo noti all’esterno la vita privata del soggetto, altrimenti non riconoscibili.

In ambito lavorativo appare utile considerare i seguenti aspetti:

  • le sollecitazioni e stimoli a cui il lavoratore si sottopone, dedicando tempo ed energia alla sua vita virtuale, durante l’orario lavorativo;
  • tali risorse, tempo ed energia, sono sottratte all’attività lavorativa che egli è contrattualmente chiamato a svolgere;
  • il lavoratore, attraverso i social network, potrebbe mettere in atto, azioni e comportamenti che possono cadere nell’inadempimento contrattuale o persino nell’illecito.

Il lavoratore, in tal caso andrebbe contro il suo dovere di diligenza a cui è tenuto ai sensi dell’art. 2104 c.c., oltre che si presterebbe a violare le prescrizioni di correttezza e buona fede caratterizzanti la natura del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Si pensi al caso in cui il lavoratore, attraverso la pubblicazione di foto scattate nei locali dell’azienda sul suo profilo (visibile “agli amici degli amici” o “pubblico”), possa ledere il patrimonio aziendale, il quale si compone anche di quei beni immateriali includenti l’immagine aziendale, il know how e i segreti industriali, facendo venir meno il rapporto di fiducia, che lo lega contrattualmente al datore di lavoro.

Lo scopo dei social network è proprio quello dell’interazione con altri utenti, attraverso lo scambio di informazioni personali, a partire dalla propria identità, dei propri gusti, delle proprie opinioni e della propria quotidianità.

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GLI STATI GENERALI

Cassazione sentenza n.-3133-2019

Cassazione sentenza 5371 2012

Corte di Cass. sentenza n. 2722 sezLav