Conoscere la privacy: GDPR e minori. YOUTUBE
Qualunque organizzazione, deve valutare il tipo di pubblico di cui acquisisce dati personali, nel caso si tratti di minorenni, deve attenersi a quanto specificato all’articolo 8 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
In merito all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, l’art. 8, paragrafo 1, GDPR stabilisce che, laddove la base giuridica è il consenso dell’interessato, quest’ultimo è validamente prestato qualora il minore abbia almeno 16 anni.
Per i minori di 16 anni il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato sia autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, salva la possibilità degli Stati membri di derogare il limite fino a 13 anni. Di conseguenza, mediante adozione di apposita normativa nazionale, ciascuno Stato membro può prevedere un limite di età di 15, 14 o 13 anni.
Con particolare riferimento alla normativa italiana, l’art. 2-quinquies del D.lgs. 101/2018 stabilisce che il limite di età per il consenso valido non potrà essere inferiore ai 14 anni.
Le ragioni di una tutela privilegiata nei confronti dei minori sono indicate chiaramente dallo stesso legislatore comunitario nel Considerando 38 del GDPR ove è previsto che :
- I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.
- Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. […]
È opportuno premettere che l’art. 8 GDPR non riguarda qualunque trattamento online di dati che si riferiscano ai minori, né qualunque servizio della rete digitale, al quale i minori possano accedere, bensì si applica solo ai servizi oggetto di offerta diretta e il cui legittimo trattamento sia basato sul consenso informato dell’interessato.
Il legislatore europeo ha previsto che i minori abbiano maggiori tutele perché sono particolarmente vulnerabili nell’ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità.
Diversi prassi di marketing, attraverso i social media, i giochi online e le applicazioni mobile hanno un impatto evidente sul loro comportamento.
Nella primavera 2018, oltre 20 associazioni per la difesa dei diritti dell’infanzia, dei consumatori e della privacy avevano chiesto alla Federal Trade Commission di indagare sui servizi di YouTube, con riguardo all’utilizzo dei dati personali dei minori, in relazione alle attività di tracking and targeted advertising (tracciatura e profilazione).
L’accusa contestava a YouTube la violazione del Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) in ragione del fatto che la piattaforma di video-sharing, non informa con trasparenza e non richiede consenso preventivo ai genitori dei minori di 13 anni di età per:
- il trattamento dei loro dati identificativi (nome, localizzazione, dispositivo utilizzato, numero di telefono) e delle loro scelte online;
- l’invio di pubblicità personalizzate basate sull’analisi delle summenzionate informazioni individuali.
YouTube non è presentato come una piattaforma per bambini, ma di fatto agisce in maniera mirata nei loro confronti, tant’è che Google – a cui YouTube appartiene – avrebbe sostanziosi introiti pubblicitari, grazie alla profilazione degli infanti.
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Garante per l’infanzia e l’adolescenza: la tutela dei minori nella comunicazione